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ISTRUTTORI DI VELA: I REQUISITI SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA

2 minuti, Redazione , 10/04/2018

Istruttori di vela: i requisiti secondo il nuovo codice della nautica

Istituita la nuova figura professionale dell'istruttore di vela, secondo le novità del nuovo codice della nautica, revisionato dal D.lgs. 229/2017, vediamo i requisiti richiesti per l'insegnamento

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Viene istituita la nuova figura professionale dell’istruttore di vela, introdotta nel nuovo codice della nautica diporto (articoli 49–quinquies e sexies D.lgs. 171/2005) che ha subito una profonda revisione ad opera del D.lgs. 229/2017.

E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco, stabilito annualmente.

L'elenco sarà' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

I requisiti richiesti per l'iscrizione

I requisiti generali richiesti per accedere all’elenco nazionale sono:

  1. cittadinanza dell'Unione europea;
  2. eta' minima di 18 anni;
  3. avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  4. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  5. residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;

poi ci sono alcuni requisiti tecnici:

  1. essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
  2. essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e infine un requisito di tipo amministrativo:

  1. aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per 6 anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica, e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana.

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