HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2022

/

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA. POSSIBILE ANCHE SE IL CLIENTE È FALLITO.

2 minuti, Redazione , 19/12/2017

Riduzione della base imponibile IVA. Possibile anche se il cliente è fallito.

Riduzione della base imponibile IVA. La Corte UE chiarisce che non si può attendere la conclusione del fallimento quando duri più di 10 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«…uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale nel momento in cui detto iter possa durare oltre i 10 anni…».

È questa la massima con cui la Corte Europe, con la Sentenza del 23/11/2017 n. 887, ha dato ragione ad un contribuente che contestava la legittimità di un avviso di accertamento, per l'anno fiscale 2004, vertente sulla riduzione della base imponibile dell'IVA.

Il caso è sorto a seguito della circostanza in cui il contribuente si è venuto a trovare, per via del dichiarato fallimento di un cliente che aveva mancato di pagare una fattura di importo pari a € 35.000. Il contribuente, credendo di essere autorizzato dall’interpretazione data all’art.26 del D.P.R. IVA, aveva comunque proceduto a ridurre, sino a concorrenza di tale debito, la base imponibile IVA.

L'Agenzia delle Entrate, controparte del contribuente, non aveva approvando tale rettifica, giustificando la decisione sulla base del fatto che, la stessa, potesse essere effettuata solo a seguito dell'esperimento infruttuoso di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale. Il contribuente, secondo il parere dell’Ufficio e prima di procedere alla riduzione della base imponibile, avrebbe dunque dovuto accertarsi della effettiva impossibilità di recuperare le somme vantate a titolo di credito; certezza per la quale, sempre secondo il parere dell’AE, non è sufficiente una semplice sentenza dichiarativa di fallimento del debitore.

La questione era stata inizialmente aperta dinnanzi alla CTP di Siracusa che, nutrendo dubbi sullo schema di riduzione della base imponibile IVA proposto dall’Agenzia, dato che la durata media delle procedure concorsuali in Italia risulta superare (non di rado) a 10 anni, ha deciso di sospendere il procedimento e rinviare alla Corte Europea i chiarimenti delle questioni pregiudiziali.

La Corte Europe si è quindi trovata a dover fornire un proprio parere circa la questione “ … se l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA in caso di non pagamento totale o parziale all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una simile procedura possa durare più di dieci anni…”.

Sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, offrendo un orientamento favorevole al  soggetto passivo IVA, ha ritenuto che: perché si possa procedere a ridurre la base imponibile IVA in caso di mancato pagamento, sarà sufficiente (per il contribuente) una probabilità ragionevole circa l’insolutezza del debito, anche a rischio che la base imponibile venga rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.

Ti potrebbero interessare i seguenti ebook:

Contraddittorio endoprocedimentale preventivo

Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario

e tutti di altri ebook della collana Difendersi dal Fisco

Tag: RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIMBORSO IVA 2022 RIMBORSO IVA 2022 GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2022 · 13/03/2024 Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

Nota di credito: lo storno della fattura di acconto

La Corte di Cassazione spiega le modalità di recupero dell’IVA in caso di storno di una fattura di acconto

Credito d'imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso

Risposta a interpello n 460/2023: le entrate bocciano l'espediente sull'IVA, di un contribuente per recuperare il credito di imposta del settore Turismo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.