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NUOVO ACCORDO ITALIA-CANADA SULLE PENSIONI

2 minuti, Redazione , 30/10/2017

Nuovo accordo Italia-Canada sulle pensioni

In vigore dal 1 ottobre il nuovo accordo con il Canada in materia previdenziale e di sicurezza sociale. L'inps ha pubblicato le istruzioni operative

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 E' in vigore il il nuovo Accordo con il Canada in materia di sicurezza e previdenza sociale. L'inps ha emanato in proposito la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017.

In premessa l'istituto specifica che  l'Accordo si basa sul documento  firmato dalGoverno della Repubblica italiana e il Governo del Canada,  il 22 maggio 1995 (Allegato 1), e il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003 (Allegato 2),

Fino a quando il nuovo Accordo non sarà recepito in un’apposita Intesa con il Québec, quello attualmente vigente con tale Provincia autonoma canadese continuerà ad esercitare i suoi effetti  in convenzione con la suddetta Provincia.
Il nuovo Accordo contiene alcune disposizioni innovative in materia di:

  • determinazione e unicità della legislazione applicabile/distacchi;
  • prestazioni pensionistiche e prestazioni familiari per i titolari di pensione; prestazioni economiche in caso di tubercolosi;
  • modalità operative per l’espletamento degli accertamenti sanitari finalizzati alla concessione delle prestazioni di invalidità.

In particolare, il nuovo Accordo:

  • modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile, prevedendo una più ampia deroga al principio di territorialità con l’introduzione della possibilità di proroga dell’iniziale periodo di distacco (24 mesi) (Parte II, art. 7);
  • modifica il requisito minimo richiesto ai fini della totalizzazione, prevedendo 52 settimane  (in linea con quanto previsto dalla maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale) in  luogo delle attuali 53 (Parte III – Cap. I, artt. 13-15);
  • assicura una più ampia tutela previdenziale, soprattutto attraverso l’introduzione della totalizzazione multipla (Parte III – Cap. I, art. 14) e della “clausola di salvaguardia” del diritto all’integrazione al trattamento minimo nel Paese di residenza (Parte III – Cap. III,art. 19, par. 5);
  • si applica, oltre che ai lavoratori dipendenti e autonomi, anche agli iscritti alla “gestione  separata” (Parte I, art. 2, par. 3).

L'accordo si applica, per quanto concerne la legislazione italiana, ai seguenti regimi assicurativi:

  1.  assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori  diretti, mezzadri e coloni) e gestione separata;
  2.  regimi speciali istituiti per determinate categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alla lettera precedente;
  3.  regime sostitutivo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals);
  4.  assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
  5.  assicurazione per le prestazioni familiari ai titolari di pensione.

Per quanto concerne la legislazione canadese, l’Accordo si applica ai seguenti regimi assicurativi:

  1.  Old Age Security Act e relativi regolamenti;
  2.  Regime Pensionistico del Canada (CPP – Canada Pension Plan) e relativi regolamenti.

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