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CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA: LA SCADENZA PER LA MAGGIORAZIONE

1 minuto, Redazione , 31/07/2017

Contributi gestione separata: la scadenza per la maggiorazione

Aumento contributi Gestione Separata dopo il Jobs Act Autonomi da versare entro il 17 ottobre 2017 - le istruzioni INPS nella circolare 122 2017

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L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti  iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017- L'INPS ha pubblicato lo scorso venerdi la circolare n.122 di istruzioni operative sulla nuova aliquota contributiva, in cui  riepiloga i  soggetti interessati ed esclusi e il massimale annuo della base contributiva. Vengono inoltre  chiariti  gli adempimenti procedurali e le modalità di  versamento.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
-      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

-      tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni

-      dottorati di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

-      Componenti commissioni e collegi;
-      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
-      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
-      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
-      Associati in partecipazione (non ancora cessati);
-      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

 I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

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