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VOLUNTARY DISCLOSURES: PAESI CHE CONSENTONO DI MASSIMIZZARE GLI EFFETTI PREMIALI

3 minuti, Redazione , 28/07/2017

Voluntary disclosures: Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali

Ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura di collaborazione

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L’accesso alla nuova edizione della collaborazione volontaria consente di usufruire di vari benefici anche in relazione a Paesi c.d. black list (Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Gli effetti premiali sono differenziati a seconda delle varie ipotesi normativamente previste.
In particolare possono beneficiare della sanzione minima prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale (pari al 3%) i contribuenti che accedono alla voluntary disclosure per l’emersione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenuti in Paesi c.d. black list, nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016) un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero, sia entrato in vigore prima di tale data, un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Pertanto, l’elenco dei Paesi per i quali è possibile usufruire di tale beneficio siè ampliato rispetto a quello della precedente edizione della voluntary disclosure, includendo oltre i Paesi che già erano in tal senso agevolati, anche i Paesi che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016 (Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra).
Tali considerazioni valgono anche per il beneficio della disapplicazione del raddoppio delle sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione in relazione ai redditi sottratti a tassazione con cui il contribuente ha costituito investimenti e attività di natura finanziaria nei cosiddetti paradisi fiscali, detenuti in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, qualora non sia in grado di dimostrare una diversa origine delle somme che servirono alla loro costituzione.
L’ulteriore effetto premiale consistente nella riduzione alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legge) è poi riconosciuto dalla normativa in materia di collaborazione volontaria a favore di contribuenti che facciano emergere investimenti e attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Invece, in caso di emersione di attività detenute in Paesi diversi da questi ultimi, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legge, per usufruire del beneficio sopra indicato, occorre il rimpatrio fisico o in alternativa il rilascio all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (c.d. waiver), da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria.
Negli ultimi anni, essendosi ampliato l’elenco dei Paesi incluso nel citato decreto ministeriale del 4 settembre 1996, si è corrispondentemente ridotto quello degli Stati per i quali è possibile far emergere attività estere nell’ambito della collaborazione volontaria, usufruendo della riduzione alla metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale con la necessità di procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del c.d. waiver.
Come illustrato nella circolare n. 19/E del 12 giugno 2017, tra tali Paesi rientra la Svizzera, ma anche altri Stati in condizione analoga, come ad esempio il Liechtenstein (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 22 agosto 2016) ed il Principato di Monaco (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 3 aprile 2017).
Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono anche per il beneficio della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, previsto dall’articolo 5-octies, comma 2, del decreto legge, tenuto conto del richiamo in esso contenuto al citato 5-quinquies, comma 4. Inoltre per la fruizione di tale beneficio occorre anche l’ulteriore requisito che ad emergere nell’ambito della voluntary disclosure siano investimenti all’estero ovvero di attività estere di  natura finanziaria detenuti nei Paesi c.d. black list, per i quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero o un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

Per approfondire scarica la Circolare del Giorno "Voluntary disclosure-bis: chiarimenti con la C.M. 21/E"

 

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