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FINTI RESIDENTI ALL’ESTERO NEL MIRINO DEL FISCO:INVITO ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

2 minuti, Redazione , 06/03/2017

Finti residenti all’estero nel mirino del Fisco:invito alla Voluntary disclosure

Un provvedimento dell’Agenzia fissa i criteri per la formazione di liste selettive,anche con lo spesometro, per stanare i finti residenti all’estero e consigliare l’accesso alla voluntary disclosure.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meglio accedere alla Voluntary disclosure per non richiare di essere scoperti dall'Agenzia attraverso le liste selettive di prossima formazione, per stanare i finti residenti all'estero e riportare in Italia i capitali sottratti a tassazione. Verrano utilizzati per la formazione delle liste anche i dati dello spesometro.

E' questo l'invito che sembra scaturire dal provvedimento emanato il 3 marzo 2017 dall’agenzia delle entrate con il quale vengono stabilite le modalità e i criteri per acquisire i dati degli iscritti all’Aire a partire dal 2010, per la formazione di liste selettive destinate ai controlli delle residenze fittizie.
I dati verranno acquisiti con cadenza semestrale,  dall’Agenzia delle entrate attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) destinata a subentrare alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.

I dati serviranno a formare delle liste selettive destinate ai controlli per stanare gli evasori e portare allo scoperto le attività finanziarie e  gli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, dei soggetti che risiedono fittiziamente all’estero, utilizzando i seguenti criteri :

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate con lo spesometro

La presenza di uno piu’ di questi elementi e la richiesta di iscrizione all’Aire faranno scattare l’inserimento nelle  liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Le liste di prossima formazione terranno prioritariamente  conto dei soggetti che hanno chiesto l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria.

Un invito pertanto ad accedere alla procedura di collaborazione volontaria entro il 31 luglio 2017 per regolarizzare la situazione dei capitali illecitamente trasferiti all’estero.
 

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Allegato

Provvedimento 3 marzo 2017 Liste controllo aire

Tag: VOLUNTARY DISCLOSURE VOLUNTARY DISCLOSURE REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

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