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UNITA' PRODUTTIVA AI FINI CIGS: DEFINIZIONE E CHIARIMENTI

2 minuti, Redazione , 08/02/2017

Unita' produttiva ai fini CIGS: definizione e chiarimenti

La definizione di unità produttiva ai fini degli ammortizzatori sociali. La Fondazione Consulenti del lavoro interpreta la circolare INPS 9 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 2/2017,  ha analizzato il tema dell’unità produttiva dopo la circolare INPS n. 9/2017.  Il concetto è necessario  in tema di ammortizzatori sociali come riformati dal D.lgs. 148 2015 attuativo del Jobs Act, per  definire:  
• il requisito di anzianità di effettivo lavoro (90 giorni) che deve essere posseduto  dal lavoratore alla data della richiesta dell’ammortizzatore;
• i limiti temporali di utilizzo degli ammortizzatori;
• la misura del contributo addizionale. 
Nel documento l'istituto  stabilisce che l’unità produttiva deve avere due caratteristiche :

  • essere funzionalmente autonoma, cioè caratterizzata una sostanziale indipendenza tecnica,
  • realizzare un  ciclo completo  dell’attività produttiva o del ciclo di vendita dell’azienda.

La circolare INPS introduce quindi  una importante novità   rispetto a quanto indicato  nella  precedente circolare 139/2016, ponendo in alternativa il requisito “autonomia finanziaria” con il  requisito “autonomia tecnico funzionale”.  Ciò significa che  l’unità  produttiva può  anche essere priva dell’autonomia finanziaria.
La fondazione consulenti del lavoro ricorda anche che  il concetto di unità produttiva nel settore edile e dell'impiantistica industriale  richiede la costituzione e il mantenimento dei cantieri per l'esecuzione di un contratto di appalto e i lavori  con una durata minima di almeno un mese (circolare  INPS n. 139/2016,)

Per quanto riguarda il trasferimento del personale in caso di piu unità produttive  si dovra tenere presente che il personale che passa da una unità produttiva con CIGS ad una senza CIGS,  esce dal beneficio della cassa integrazione ; sin caso di trasferimento lavoratore da una unità produttiva senza CIGS ad una con CIGS, il lavoratore non entrerebbe neppure nel programma di CIGS in quanto  privo del requisito dei 90 giorni. Solo se le unità rientrassero  in un unico programma di ristrutturazione, il lavoratore avrebbe diritto a conservare il trattamento dell’ammortizzatore sociale 

Infine, la circolare della fondazione CDL ricorda che è necessaria la  valorizzazione, nel flusso UnieEmens, sezione PosContributiva, dell’elemento denominato Unità Produttiva  a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di Marzo. Nella pratica il datore di lavoro dovrà procedere, entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura  dell’unità produttiva avvalendosi della procedura telematica , avendo cura di censire  nelle singole unità produttive, anche i lavoratori assegnati alle singole articolazioni  aziendali. 

In materia ti puo interessare anche: Jobs Act: Guida completa (eBook 2016- 110 pagine) Tutte le novità sul Jobs act dopo il decreto correttivo D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

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