HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI CON PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ

2 minuti, Redazione , 07/10/2016

Versamenti effettuati dai soci con presunzione di onerosità

La rinuncia all'incasso degli utili realizzati configura l'esistenza di un finanziamento fruttifero che legittima la rettifica del reddito e la rideterminazione dell'imposta dovuta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la recente sentenza n. 17839 la Corte di cassazione ha chiarito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci è superata soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, cioè dimostrando che dai bilanci o dai rendiconti delle società finanziate emerge che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.

La controversia
La Guardia di finanza aveva appurato che i due soci titolari della società avevano rinunciato a incassare gli utili dal 1994 al 2000. Tale rinuncia era stata interpretata dalla GdF come un finanziamento dei soci stessi a favore della società, con tanto di interessi attivi.

Infatti l'articolo 46 del Tuir, al comma 1, prevede che le somme versate alle società commerciali dai loro soci siano considerate date a mutuo "se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".Quindi le somme erogate dai soci alla società sono considerate presuntivamente come versamenti a titolo di mutuo e, pertanto, produttive di interessi attivi tassabili  a seconda che il socio percettore sia, rispettivamente, una persona fisica o un imprenditore.

La CTP e la CTR accoglievano il ricorso dei soci e della società.

L'Agenzia faceva ricorso in Cassazione, dove i giudici di legittimità,cassavano la decisione di appello ritenendo insufficiente il solo dato dell'assenza di bisogni finanziari della società come elemento a dimostrazione del fatto che non si trattasse di un finanziamento.
La Ctr accoglieva nuovamente la tesi dei soci e della società ritenendo che la presunzione fosse superata dal fatto che la somma non era iscritta a bilancio come mutuo ricevuto dai soci, che non vi erano esigenze finanziarie della società tali da richiedere un mutuo ai soci e che le somme erano state poi reinvestite in obbligazioni fruttifere.

La decisione della suprema Corte
L'Agenzia delle Entrate ha nuovamente proposto ricorso in Cassazione che ha ribadito il principio di diritto per cui la presunzione di onerosità del prestito è vincibile soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolare dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. Pertanto, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa (individuale o collettiva).

Non perdere l'abbonamento ai COMMENTI Giurisprudenza Fiscale e Lavoro: le più significative pronunce della Cassazione, della Corte Europea e dei tribunali di merito in materia  tributaria e giuslavoristica, spiegate e commentate da avvocati ed esperti di fama nazionale. 

Tag: REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2022 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.