HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2022

/

CREDITO IVA DA OMESSA DICHIARAZIONE: LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

1 minuto, Redazione , 05/10/2016

Credito Iva da omessa dichiarazione: la posizione della Cassazione

Il contribuente può recuperare il credito Iva derivante da dichiarazione omessa, ma deve dimostrare le condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Importanti principi sono stati affermati dalla Cassazione in merito al trattamento da riservare al credito Iva maturato in un periodo d'imposta per il quale la relativa dichiarazione annuale è stata omessa dal contribuente, con due Sentenze dell'8 settembre 2016 n. 17757 e 17758:

  • l'omissione della dichiarazione Iva da parte del soggetto passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma è onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione
  • è legittima la contestazione di tale violazione da parte del Fisco, mediante l'utilizzo della procedura automatizzata disciplinata dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972, non essendo necessaria l'emissione di un avviso di rettifica; al contribuente è comunque consentito dimostrare la sussistenza e l'effettiva spettanza del credito.

Entrambe le controversie traggono origine dall'impugnazione di cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione annuale, nella quale il contribuente aveva esposto un credito Iva riportato dalla precedente annualità, che risultava omessa (nella controversia relativa alla sentenza n. 17757, il credito era stato in parte già fruito a mezzo della compensazione con altre imposte).

Riportiamo la conclusione della Cassazione nella Sentenza n. 17758 “In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e’ consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 54 bis e 60, (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e’ sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)”.

Ti segnaliamo l'ebook La procedura di rimborso dell'Iva - II edizione 2016, che offre un quadro completo degli adempimenti e delle comunicazioni da intraprendere con gli Uffici, per il rimborso dell'IVA.

Allegato

Cassazione Sentenza dell'8 settembre 2016 n. 17757

Tag: RIMBORSO IVA 2022 RIMBORSO IVA 2022 GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2022 · 13/03/2024 Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

Nota di credito: lo storno della fattura di acconto

La Corte di Cassazione spiega le modalità di recupero dell’IVA in caso di storno di una fattura di acconto

Credito d'imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso

Risposta a interpello n 460/2023: le entrate bocciano l'espediente sull'IVA, di un contribuente per recuperare il credito di imposta del settore Turismo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.