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RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE: AMMESSA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore: ammessa l’autocertificazione

Per certificare l’adempimento degli obblighi fiscali, il subappaltatore può presentare anche una semplice autocertificazione

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La Circolare n. 40/E/2012, relativa alla responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, ammette la possibilità per il subappaltatore di presentare un’autocertificazione per attestare l’adempimento degli obblighi fiscali, in alternativa all’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato. Nell’autocertificazione deve essere indicato il periodo in cui l’Iva sulle prestazioni eseguite è stata liquidata, precisando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa. I nuovi obblighi, inoltre, si applicano esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 12 agosto 2012 e, nel rispetto dello Statuto del contribuente, i primi adempimenti utili ai fini della disciplina in esame possono essere richiesti solo dopo l’11 ottobre 2012.

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Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE I CONTRATTI I CONTRATTI

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