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IMPOSTE SUI CAPITALI SCUDATI ANCHE PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE

Imposte sui capitali scudati anche per le imprese di assicurazione estere

Le imprese di assicurazione estere devono versare le imposte sui capitali scudati, salvo che la polizza non sia in amministrazione presso un intermediario residente

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La Circolare n. 29/E del 5 luglio 2012 allarga la platea dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta di bollo speciale annuale sui capitali scudati e dell’imposta straordinaria “una tantum” sulle somme scudate dismesse o prelevate. Sono, infatti, tenute al versamento anche le imprese di assicurazione estere, sempre che la polizza non sia oggetto di un contratto di amministrazione con un altro intermediario residente. Se la polizza è in amministrazione presso un intermediario residente, è infatti quest’ultimo a dover assolvere a tali imposte. Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 16 luglio.

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

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