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TARIFFA RIFIUTI: NIENTE IVA

Tariffa rifiuti: niente Iva

Per la Cassazione la Tia1 è un tributo e, quindi, non si applica l’Iva

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3756 depositata venerdì 9 marzo 2012, ha affermato che la Tia1 è un tributo, pertanto non è soggetta ad Iva. A nulla rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2: si tratta, infatti, di due prelievi distinti. Non vi è, dunque, continuità tra Tia1 e Tia2, come era stato, invece, affermato dal Dipartimento delle Politiche fiscali con la circolare n. 3/2010. La sentenza della Cassazione tenta di chiudere una volta per tutte la questione relativa all’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all’art. 49, D. Lgs. n. 22/1997 (Tia1) e potrebbe dare nuovo impulso alle istanze di rimborso dell’Iva assolta sulla tariffa da parte dei contribuenti.

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dawnraptor - 23/03/2012

E' certo che non li riavremo: avete presente di quanti soldi si tratta? Già stanno raschiando i fondi di tutti i barili per scovare soldi nuovi, figuriamoci se renderanno i vecchi: proprio non se ne parla. Si inventeranno una qualche legge apposita, tanto ne sfornano più delle baguettes dei panettieri, in cui diranno che chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato, in realtà se l'è presa nel....

denise marchesi - 17/03/2012

anch'io mi sono informata nel comune dove risiedo a Flero (bs) e mi hanno detto che non hanno ancora disposizioni, in quanto il comune prima di restituirli a me, deve riceverli dall'ufficio entrate che li ha riscossi. E qui confermo solo che quando il cittadino deve pagare lo deve fare subito, mentre LORO quando li devono restituire si attaccano ai muri e prendono tempo. per me non li riavremo mai.queste sono le cose che non ti fanno stimare l'Italia. ti prendono in giro e basta.

franco muselli - 13/03/2012

Ho avanzato la richiesta di rimborso dell'iva e l'agenzia abilitata alla riscossione mi ha risposto che la sentenza della Corte Costit. dovra' trovare recepimento in una norma di carattere legislativo,che indichi anche le modalita' di restituzione degli importi vbersati dagli utenti.Sarebbe utile conoscere le modalita' per controbattere ad affermazioni di questo tipo.grazie

Stefania - 17/03/2012

Come si fa a richiedere il rimborso? e per quanti anni indietro si può andare?

Andrea Guerra - 22/03/2012

L'istanza di rimborso va presentata al soggetto che ha emesso la fattura addebitando l'Iva e vanno evidenziate le ragioni della richiesta di rimborso (non applicabilità dell'Iva a seguito delle sentenze della Corte Cost. e della Cassazione) nonchè gli importi delle fatture pagati fra cui anche quello relativo all'Iva. Copia delle fatture e dei versamenti devono essere allegati all'istanza. Non è ancora stato chiarito per quanti anni si può andare indietro: dovrebbero essere dieci anche in base a quanto emerge dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2064/2011.

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