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LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

La definizione delle liti fiscali pendenti è compatibile con il diritto comunitario

Secondo la Corte di Cassazione l’accordo fra le parti sulla definizione delle liti fiscali pendenti non è una rinuncia dell’amministrazione finanziaria all’accertamento dell’imposta, ma segue una logica strumentale alla riduzione del contenzioso in atto

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Con la Sentenza n. 19333 del 22.09.2011, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla compatibilità delle norme sui condoni Iva italiani con le disposizioni comunitarie e, in particolare, di quelle sulla definizione delle liti pendenti alla data dell’01.05.2011. La Corte Suprema stabilisce, infatti, che la definizione delle liti pendenti non comporta una rinuncia dell’amministrazione finanziaria all’accertamento dell’imposta, ma permette semplicemente la riduzione del contenzioso in atto, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra contribuenti. Nessun problema si pone, quindi, per la definizione delle liti fino a 20.000 euro, anche se riguardanti l’Iva, disposta dalla Manovra Correttiva di luglio 2011. Pertanto, tale istituto deve ritenersi legittimo rispetto al diritto Ue.

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