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DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

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CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI MINORI: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

2 minuti, 23/11/2011

Chiusura delle liti pendenti minori: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia

A pochi giorni dalla scadenza del 30 novembre per la definizione agevolata delle liti pendenti minori (di valore pari o inferiore a 20.000 euro), l’Agenzia scioglie gli ultimi dubbi, con Risoluzione del 23/11/2011 n. 107, fornendo le risposte a 6 domande che le sono pervenute successivamente all’ultima Circolare pubblicata il 24 ottobre 2011.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 107 del 23/11/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
A seguito della pubblicazione della Circolare n. 48/E del 24/10/2011, contenente chiarimenti in materia di definizione delle liti fiscali “minori”, l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto ulteriori quesiti ai quali ha voluto dare risposta con la presente Risoluzione del 23/11/2011 n. 107. Si ricorda che la chiusura deve avvenire con il pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 novembre 2011.

In breve ecco alcuni dei chiarimenti forniti:

Caso di una Società di persone in accomandita semplice nei confronti della quale l’Ufficio ha emesso un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa, oltre IVA ed IRAP, nei confronti della società e quattro distinti avvisi di accertamento dei maggiori redditi di partecipazioni, IRPEF, imputabili ai quattro soci (A, B, C e D).
Alla data del 1° maggio 2011 erano pendenti le sole liti promosse dalla società e da due soci (A e B), mentre gli altri due soci (C e D) hanno presentato ricorso in data successiva.

In questa situazione le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi di partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Pur avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo alla stessa.

Pertanto, stante l’autonomia, ai fini della definizione agevolata, delle liti promosse anteriormente al 1° maggio 2011 dalla società di persone e dai soci A e B rispetto a quelle successivamente instaurate dagli altri due soci C e D, si ritiene che queste ultime due liti non siano definibili per difetto del requisito della pendenza al 1° maggio 2011.

Caso di una piccola proprietà contadina, per la quale si è istaurata una lite a seguito dell’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate ha contestato la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e richiesto il pagamento della differenza tra le imposte di registro, ipotecaria e catastale versate in misura
agevolata e le stesse imposte dovute nella misura ordinaria. Si chiede appunto se la lite sia definibile.

La relativa lite risulta definibile, in quanto, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, non si è limitata a negare o revocare l’agevolazione tributaria, ma contestualmente ha accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o ha irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute.

_____________________________________

Indice della Risoluzione:

Premessa
1. Lite autonoma e valore della lite - Consolidato
2. Ambito di definibilità delle liti
2.1 Dichiarazione congiunta
2.2 Iscrizione ipotecaria
2.3 Decadenza agevolazioni piccola proprietà contadina
2.4 Società di persone
3. Modalità di pagamento


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Allegato

Risoluzione del 23/11/2011 n. 107
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