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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI : LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI MINORI

3 minuti, 25/10/2011

Definizione agevolata delle liti pendenti : Le indicazioni dell'Agenzia per la definizione delle liti minori

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni necessarie per la definizione agevolata delle liti “minori” (fino a 20.000 euro) in cui è parte l’Agenzia stessa; la chiusura deve avvenire con il pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 novembre 2011; Circolare del 24 ottobre 2011 n. 48


Numero del 25/10/2011
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Nella Circolare n. 48 del 24/10/2011, l’Agenzia fornisce tutte le indicazioni necessarie per definire in maniera agevolata le liti minori (atti impositivi il cui valore, al netto di sanzioni ed interessi, non superi i 20.000 euro) pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data del 1° maggio 2011, in cui è parte l’Agenzia stessa, con particolare attenzione all’ambito di applicazione della procedura agevolata, agli adempimenti necessari e alle modalità di pagamento, compresa la possibilità di scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio.
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Si rammenta che:

si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:
  • alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data in cui è stato notificato il ricorso all’Ufficio9, non essendo necessario che, entro il 1° maggio 2011, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
  • prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (entro il 5 luglio 2011) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva; sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.
Non sono, al contrario, suscettibili di definizione le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato.

Per definire la lite è necessario pagare in un’unica soluzione quanto dovuto entro il 30 novembre 2011. Il pagamento va effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione del codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”, istituito con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E.

È preclusa la possibilità di compensare la somma dovuta per la definizione della lite con qualsiasi credito di imposta.

Indice della Circolare:
Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Liti pendenti
2.1 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore del decretolegge n. 98 del 2011
2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio
2.3 Pronunce di inammissibilità
3. Lite autonoma e valore della lite
3.1 Atti impugnati solo in parte
3.2 Rettifica di perdite
4. Ambito di definibilità delle liti
4.1 Contributo al servizio sanitario nazionale
4.2 Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale
4.3 Atti di recupero di crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale
4.4 Avvisi di liquidazione e ruoli
4.5 Sanzioni amministrative collegate al tributo
4.6 Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari
4.7 Diniego o revoca di agevolazioni
4.8 Tasse automobilistiche
4.9 Contributi e premi previdenziali ed assistenziali
4.10 Tributi locali
4.11 Canone di abbonamento alla televisione
4.12 Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso
4.13 Precedenti definizioni agevolate
4.14 Sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari
4.15 Controversie instaurate da società di persone
5. Modalità procedurali della definizione
6. Soccombenza
6.1 Inammissibilità del ricorso
6.2 Soccombenza parziale
7. Giudicato interno, somme dovute e rimborso delle eccedenze
8. Pronuncia “resa”

8.1 Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda
8.2 Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di riassunzione
8.3 Conciliazione giudiziale
9. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
9.1 Pronuncia di condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio
10. Scomputo delle somme già versate
10.1 Somme versate in misura eccedente
11. Modalità di pagamento
12. Sospensione dei giudizi

12.1 Sospensione dei termini
13. Omesso versamento dell’importo dovuto
14. Errore scusabile
15. Diniego della definizione
16. Coobbligati
17. Estinzione del giudizio

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Allegato

Circolare del 24/10/2011 n. 48 - Chiusura delle liti fiscali minori
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Commenti

sebastiano - 02/03/2012

Mi è stato notificato in data 30/6/2011 un accertamento per l'anno 2007 inerente gli studi di settore. ho porposto ricorso il 12/10/2011. Considerato che l'ammontare delle imposte è pari a 15.000,00 € intendo chiudere la lite con la proroga.Nel mentre mi è arrivata in data 4/1/2012 la cartella per le imposte dovute in pendenza di giudizio,pari ad € 4.839,27. Vorrei dilazionare il ruolo. In questo caso dato che l'importo della chiusura è pari ad € 4.500,00 inferiore la ruolo,non dovrei pagare alcuna somma a titolo di definizione della lite ma presentare soltanto la domanda.Vorrei sapere se tale comportamento è giusto o meno.

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