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CESSIONE STUDIO PROFESSIONALE E DELLA CLIENTELA

Cessione studio professionale e della clientela

Corte di Cassazione - Sentenza del 9 Febbraio 2010 n. 2860

Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 2860 del 09/02/2010
Fonte: Corte di Cassazione
Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione ha stabilito che è lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e, la necessità quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti e il soggetto subentrante.

Tag: PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

Allegato

Sentenza Cassazione del 09/02/2010 n. 2860
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