HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2023

/

REDDITO AGRARIO: ALLEVAMENTO CANI

3 minuti, 13/06/2006

Reddito agrario: allevamento cani

Agenzia delle Entrate - Circolare del 13/06/2006 n. 19

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 19 del 13/06/2006
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggetto:

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2006, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. Determinazione del reddito d'impresa derivante dall'attivita' di allevamento - Modello UNICO 2006

Testo:

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 27 aprile 2006, n. 97), sono stati fissati per il biennio 2005 - 2006 i parametri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, articolo 56, comma 5, del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917 e successive modifiche, il quale stabilisce che nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa.

 

In particolare, il predetto decreto individua il numero di animali allevabili nell'ambito dell'attivita' agraria e il valore medio di reddito attribuibile a ciascun capo allevato in eccedenza a tale attivita' che vanno determinati sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 ad esso allegate.

 

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR sono considerate attivita' agricole quelle dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.

 

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 32 del TUIR dispone che con decreto del Ministro delle finanze (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle politiche agricole e forestali), e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

 

Si precisa al riguardo che il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, puo' scegliere di non avvalersi del sistema forfetario, determinando il reddito, per la parte eccedente i limiti di cui sopra, in base alle risultanze della contabilita' secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa contenute nell'articolo 55 e seguenti del TUIR.

 

Per la determinazione forfetaria del reddito derivante dall'attivita' di allevamento ai sensi del citato articolo 56, comma 5, e' prevista la compilazione del quadro RD presente nei modelli di dichiarazione UNICO Enti non commerciali (ENC), UNICO Societa' di persone (SP) e UNICO Persone fisiche (PF) fascicolo III.

 

Stante la complessita' dei calcoli da effettuare - soprattutto nell'ipotesi di allevamento di animali su piu' fasce di qualita' e/o di allevamento di piu' specie animali - la circolare del Ministero delle Finanze n. 150 del 1 dicembre 1978, parte IV, ha predisposto un sistema semplificato di determinazione forfetaria del reddito elaborato in base alle tabelle allegate al citato decreto interministeriale.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla predetta circolare n. 150, nelle istruzioni al quadro RD e' riportato uno schema di calcolo articolato in due sezioni che vanno utilizzate:

  • la prima per effettuare la conversione dei redditi agrari relativi alle sei fasce di qualita' in un unico reddito agrario normalizzato alla sesta fascia base;
  • la seconda per convertire il numero di capi allevati, appartenenti a specie animali diverse, in un unico valore normalizzato alla specie base (piccioni, quaglie e altri volatili), mediante appositi coefficienti di normalizzazione.

Il decreto interministeriale 20 aprile 2006, approvato successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei modelli di dichiarazione UNICO 2006, ha introdotto nell'allegata tabella 3, colonna "Categorie di animali", la voce cani.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, il reddito derivante dall'allevamento dei cani eccedente il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del TUIR puo' essere determinato forfetariamente, secondo le sopra riportate disposizioni. Per la compilazione della sezione 2 dello "Schema di calcolo" - fermo restando i parametri relativi ai coefficienti di normalizzazione del reddito agrario (sezione 1) - si fa presente che il coefficiente di normalizzazione della specie animale cani e' pari a 240,000.

 

Tale valore si ottiene rapportando il consumo pro capite delle unita' foraggere relativo ai cani pari a 480 con il consumo di unita' foraggere della specie base (piccioni, quaglie e altri volatili) pari a 2, desumibili dalla seconda colonna della tabella 3 allegata al decreto interministeriale 20 aprile 2006.

 

Da ultimo, si rappresenta che la citata tabella 3 ha disposto che nel computo dei cani allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita, diversamente da quanto previsto per gli altri animali.

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2023 AGRICOLTURA E PESCA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

paolo cucini - 25/08/2010

vorrei acquistare un terreno per costuire un canile e vendere qualche cane ci sono incentivi. cell. 3388833584

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGRICOLTURA E PESCA 2023 · 23/04/2024 Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l'Agricoltura Innovativa e Sostenibile

Nella bozza di decreto legislativo attuativo della Riforma Fiscale novita' per la tassazione dei Redditi Agrari che ora ricomprendono i nuovi modelli di coltivazione

Riforma del Reddito Agrario:  agevolazioni per l'Agricoltura Innovativa e Sostenibile

Nella bozza di decreto legislativo attuativo della Riforma Fiscale novita' per la tassazione dei Redditi Agrari che ora ricomprendono i nuovi modelli di coltivazione

Cosa sono i crediti di carbonio?

I crediti di carbonio rappresentano un meccanismo di mercato usato per regolare e ridurre le emissioni globali di gas serra

Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

In GU del 12 aprile le regole per le misure di autoimprenditorialià femminile e giovanile in agricoltura. ISMEA soggetto gestore

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.