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CPB: CONTROLLI E RIBASSO SOGLIA SANZIONI PER CHI NON ADERISCE

CPB: controlli e ribasso soglia sanzioni per chi non aderisce

Il Dl Omnibus convertito in legge il 3 ottobre prevede una norma con conseguenze negative per chi non aderisce al CPB concordato preventivo biennale

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Il decreto Omnibus convertito in legge pubblicata in GU dell'8 ottobre ha introdotto un ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono al CPB e una norma che intensifica il rischio di sanzioni in caso di mancata adesione, vediamo i dettagli.

1) Controlli e ribasso sanzioni accessorie per chi non aderisce al concordato preventivo biennale

Le novità previste dagli emendamenti presentati e approvati in fase di conversione in legge del decreto Omnibus sono l’ultima mossa del Governo per incentivare il concordato preventivo biennale la cui adesione scadrà, salvo proroghe, il 31 ottobre prossimo termine anche per presentare la dichiarazione dei redditi 2024.

Nel testo della legge di conversione approvato in via definitiva il 3 ottobre c’è un nuovo meccanismo sanzionatorio per chi non vi aderirà.

Si tratta di soglie ribassate per l’applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997.

In particolare, l'articolo 2-ter della legge di conversione del DL Omnibus riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). 

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

La norma interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell’articolo 12 che recita:

 “Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.

Quindi per i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a 25.000 euro e 50.000 euro.

Oltre a questo occorre ricordare che l'agenzia ha già inviato nel cassetto fiscale di molte PIVA il prospetto con costi e benefici della adesione al CPB, noto come Tachimetro, con la chiara evidenza del fatto che chi non aderirà sarà inserito in liste selettiva.

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