- al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale
- oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.