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LE CERTIFICAZIONI VERDI PRONTE DA METÀ MAGGIO. QUALE CERTIFICAZIONE SERVE PER SPOSTARSI?

Le certificazioni verdi pronte da metà maggio. Quale certificazione serve per spostarsi?

Le certificazioni verdi serviranno per turismo e non solo. Secondo quanto annunciato da Draghi saranno pronte da metà maggio. Vediamo cosa sono e che validità hanno

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Secondo quanto disposto dalle ultime Ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza l'Italia dal 26 aprile 2021 risulta divisa in:

  • zona rossa: Sardegna
  • zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento

Il Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021 ha previsto che dal 26 aprile:

  • sono liberamente consentiti gli spostamenti tra le regioni bianche e gialle
  • mentre gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonche' per il rientro alla propria residenza, al domicilio o alla propria abitazione, anche alle persone munite della  "certificazione verde" rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni
    • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
    • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
    • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Da ciò si evince che gli spostamenti motivati per:

  1. comprovate esigenze lavorative 
  2. o per situazioni di necessita' 
  3. o per motivi di salute, 
  4. nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione”,

come riportato ancora dal sito del governo nella sezione FAQ per la zona rossa e arancione possono essere, in caso di controlli, anche giustificati da una autocertificazione.

SCARICA QUI L’AUTOCERTIFICAZIONE

Certificazioni verdi covid 19

Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono? 

Le "certificazioni verdi COVID-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento;
c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;
c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
 Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per approfondimenti leggi:

Spostamenti tra regioni arancioni e rosse dal 26 aprile: servono le certificazioni verdi

Green pass: certificato verde vaccinale per viaggiare in Europa dal 1 giugno

Spostamenti nella zona rossa

Chi non possiede una delle certificazioni verdi relativa a avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività al covid 19, nella zona rossa dovrà sempre giustificare gli spostamenti con una autocertificazione.

Per fare degli esempi, porto l'autocertificazione se:

  • vado a fare la spesa
  • vado a lavorare
  • vado ad accompagnare i figli a scuola ecc
  • esco dopo le 22.00 ossia nella fascia di coprifuoco

Spostamenti nella zona arancione

Gli spostamenti nella zona arancione sono consentiti all'interno del comune e pertanto dalle ore 5.00 alle ore 22.00 non devono essere giustificati da autocertificazione.

Gli spostamenti che:

  • avvengono verso destinazioni situate fuori dal territorio comunale, 
  • oppure che avvengono nella fascia oraria del coprifuoro, dalle 22.00 alle ore 5.00,

devono sempre essere giustificati alternativamente da:

  1. autocertificazione 
  2. certificazione verde 

Visita a parenti o amici nelle zone gialle, arancioni e rosse

Zona gialla

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? 

A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

Zona arancione

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? 

A chi si trova in zona arancione è consentito andare a far visita a parenti o amici, all’interno dello stesso Comune, dalle ore 5.00 alle 22.00, per un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, tra le ore 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. 

Restano valide, a prescindere dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati 

Zona rossa

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? 

A chi si trova in zona rossa non è consentito spostarsi per andare a far visita ad amici o parenti.

Si precisa che la sezione FAQ del sito del Governo dalla quale si attinge per le risposte alle domande frequenti tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

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