I professionisti del settore dell'agricoltura ( periti agrari, laureati e non , e agrotecnici) che esercitano attività adi libera professione, anche se contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente (art. 7 D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103), hanno l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata della Fondazione ENPAIA .
In favore dei propri iscritti, la Gestione Separata ENPAIA eroga le seguenti prestazioni:
- Pensione di vecchiaia
- Pensione di inabilità e d’invalidità
- Pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità
- Indennità di maternità
Scadenze dichiarazioni reddituali ENPAIA
Gli Agrotecnici devono inviare il Mod. GSAG/CR entro il 30/12/21 (entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale)
I Periti agrari devono inviare il Mod. GSPA/CR entro il 30 12 2021 (entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale)
Aliquote ENPAIA autonomi
ALIQUOTE CONTRIBUTI PERITI AGRARI
- Contributo soggettivo in percentuale del reddito netto (con un minimo del 5% e un massimo del 30%)
- Contributo integrativo in percentuale sul volume d’affari (2%)
- Contributo di maternità in quota fissa
E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 600,00 (seicento/00) che puo essere variato annualmente dal Comitato Amministratore e con l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Se tale contributo minimo non è variato entro il triennio, lo stesso è soggetto alla rivalutazione Istat.
Il minimale trova applicazione anche per gli iscritti pensionati .
A coloro che si iscrivono per la prima volta alla Gestione e che non hanno compiuto 35 anni , è riconosciuta, per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi, la facoltà di versare un contributo minimo, se il reddito imponibile non supera € 10.000,00, pari al 50% del minimale .
A coloro che si iscrivono alla Gestione entro due anni dall’aver sostenuto l’esame di Stato, è riconosciuta, per l’anno di iscrizione la facoltà di versare un contributo minimo, pari a € 100,00
E’ in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo calcolato sul fatturato minimo di € 6.000,00 su base annua, da rivalutare ogni tre anni in base alla variazione annua corrispondente all’indice Istat.
ALIQUOTE CONTRIBUTI AGROTECNICI
- Contributo soggettivo da un minimo del 10% ad un massimo del 26% del reddito netto
- Contributo integrativo 2% del volume di affari (incrementabile fino al 5%)
- Contributo di maternità: quota fissa determinata ogni anno dal Comitato
E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 300,00 rivalutato ogni cinque anni in base alla rivalutazione ISTAT .
Gli iscritti che iniziano l’attività professionale p se il contributo non supera il minimale, hanno diritto al dimezzamento:
a) per il primo quinquennio di iscrizione se di età inferiore a 35 anni; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di avere compiuto i 40 anni di età, per la differenza fra l'anno di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.
b) per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi, a prescindere dall’età. Va versato inoltre un contributo integrativo pari ad un minimo di 60,00 euro, rivalutato ogni cinque anni in base alla rivalutazione ISTAT
MASSIMALI E SCADENZE GESTIONE SEPARATA ENPAIA
Per entrambe le categorie di professionisti il massimale di reddito imponibile è fissato a 103.055, 00 euro.
Il contributo soggettivo di norma deve essere versato in due rate:
a) la prima, a titolo di acconto, entro il 30 novembre, nella misura corrispondente al 50% (70% per gli agrotecnici) dell’importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, e comunque non inferiore al 60% del contributo minimo, nonché nella misura corrispondente al 100% dell’importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti;
b) la seconda, a saldo, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
ATTENZIONE Per il 2021 il saldo 2020 è stato prorogato al 15 ottobre 2020
Se al momento del saldo risultano già versate alla Gestione somme superiori al dovuto, l'iscritto puo versare a saldo un importo rapportato non al reddito prodotto nell’anno di riferimento bensì al maggior reddito dell’anno precedente.
Il contributo integrativo è versato dall’iscritto entro il 30 novembre di ciascun anno per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell’anno considerato e alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo per gli importi relativi al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo minimo quando dovuto.
Il contributo di maternità va versato in una unica soluzione al 30 giugno di ciascun anno.
MOodalità di versamento contributi ENPAIA
Tramite Conto corrente postale: n°33316001
intestato a : ENPAIA Gestione Separata Agrotecnici Servizio Tesoreria presso Banca Popolare di Sondrio Piazza Garibaldi, 16 23100 Sondrio
Tramite banca: Beneficiario Bonifico:
FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – Gestione Separata Agrotecnici
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Sede di Roma Via Cesare Pavese 336 – 00144 Roma
BIC-SWIFT POSOIT22 IBAN IT47E0569603211000002244X17
In allegato in fondo all'articolo i regolamenti della Gestione separata sulla previdenza dei periti agrari e agrotecnici.