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CASSA INTEGRAZIONE: COMPATIBILE CON PERMESSI E CONGEDI?

Cassa integrazione: compatibile con permessi e congedi?

Compatibilità dell'integrazione salariale con le indennità per assenze: malattia, permessi 104, permesso per lutto, congedi maternità e parentali.

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L'istituto del trattamento di integrazione salariale   piu comunemente detto cassa integrazione,  è spesso oggetto di riflessione  quando coincide con periodi  di assenza del lavoratore già coperti con indennità economiche  diverse. L'Inps è intervenuto con circolari e messaggi, chiarendo  la normativa  sulle compatibilità tra le integrazioni salariali e gli istituti di retribuzione indiretta  connessi ad assenze come   malattia, maternità, permessi . 

Di massima  tali assenze retribuite sono incompatibili con la cassa integrazione a zero ore, in quanto non è  prevista alcuna prestazione lavorativa . 

 Diversamente,  quando il lavoratore è in riduzione giornaliera  dell'orario di lavoro, con intervento parziale dell'integrazione salariale,  il lavoratore puo  cadere in malattia o avere bisogno di utilizzare permessi per adempiere a  impegni familiari,  quindi si tratta di stabilire quale trattamento prevale.

PERMESSI PER LUTTO  - Il permesso per lutto o per grave infermita di familiari e parenti  entro il secondo grado, disciplinato dall'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, comma 1   prevede  tre giorni di permesso retribuito all'anno (esteso anche ai conviventi more uxorio  risultanti da certificazione anagrafica).

In merito il  Dpcm 21 luglio 2000 n. 278,    che «Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi». In quest'ultimo caso ricadono i giorni di sospensione dell'attività lavorativa con integrazione salariale.   Prevale quindi la  fruizione della CIG , se a zero ore,  mentre l'intervento dell'integrazione salariale sarà parziale  quando le ore giornaliere contrattuali  vengono lavorate solo in parte . 

INDENNITA' DI MALATTIA 

Per quanto riguarda l'indennità di malattia recentemente Inps ha emanato ua circolare riepilogativa 47 2020, in occasione dei trattamenti di emergenza per COVID 19 in cui  ricorda la norma del dlgs 148 2015 per cui  “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.   (circolare n. 197/2015 e circolare n. 130/2017) Quindi viene ribadito che :

"Se durante la sospensione d​al lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.  Se pero lo stato di malattia  è iniziato prima della  della sospensione dell’attività lavorativa  con  ricorso alla cassa integrazione,  si possono verificare   i seguenti casi con conseguenze diverse :

  1. se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto,  ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
  2. se  non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale del  reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, .

Quando invece l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa con riduzione dell'orario, prevale l’indennità economica di malattia.”

INDENNITA'  MATERNITA' Le lavoratrici in Cigo all’inizio del periodo di  congedo per maternità sono ammesse all’indennità giornaliera di maternità a
condizione che tra l’inizio della sospensione e quella di tale periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Allo stesso modo  in caso di
congedo per maternità che inizi dopo  60 giorni  dalla data di  sospensione dell'attivita le lavoratrici   hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità (art. 24,
commi, 2,3 e 6 del D.Lgs. n. 151/2001).

CONGEDO PARENTALE  (la c.d. “astensione  facoltativa”)  in questo caso  le lavoratrici fruiscono della normale integrazione salariale.

Sul CONGEDO STRAORDINARIO   con astensione totale   per gravi motivi familiari (art 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001). L’interpello lavoro n. 70/2009  sottolinea che:   

  • se la richiesta è intervenuta prima della messa in  Cigo il lavoratore percepisce l’indennità relativa  al congedo stesso, se interviene durante la sospensione dell’attività e questa è a zero ore, l’interessato resta in Cigo,
  • se, invece, è ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire l’integrazione per le ore di Cigo, unitamente all’indennità  per il congedo, cosa che comporta il calcolo dell’indennità al netto, dell’integrazione  salariale.

Per approfondire il tema della gestione di  permessi e congedi vedi le Guide pratiche:

Permessi e congedi connessi alla maternità

Permessi e congedi per gravi motivi L .53/2000 e L.104/1992

 

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