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MASSOFISIOTERAPIA: SI DETRAE LA PRESTAZIONE? NOVITÀ DAL 2020

Massofisioterapia: si detrae la prestazione? novità dal 2020

Prestazione resa dal massofisioterapista detraibile con diploma ante 1999 o con iscrizione all'Albo entro il 30 giugno 2020

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In generale, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese 

  • da soggetti che hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999 
  • da massofisioterapisti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione biennale a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto ministeriale n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute
  • Sono altresi detraibili le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019 e poi prorogato dal Dl n. 2/2019), nell’elenco speciale a esaurimento contenuto nel decreto del ministero della Salute del 9 agosto 2019, relativo alla specifica categoria di professionisti considerate di carattere sanitario. La conferma è arrivata con la consulenza giuridica n. 8/2020 dell'Agenzia delle Entrate, fornita a una federazione che ha chiesto chiarimenti anche sul trattamento Iva delle stesse prestazioni.  L'Agenzia conferma quanto già espresso nella nota del 18 ottobre 2019, prot. n. 52179, e cioè che le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9.08.2019, sono da considerarsi di carattere sanitario, considerato anche che attualmente la giurisprudenza amministrativa colloca il massofisioterapista post 1999 tra gli operatori di interesse sanitario (Cfr. sent. Consiglio di stato 17 giugno 2013, n. 3325, sez. IlI e più di recente sent. n. 2571/2018), e dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d'imposta IRPEF, di cui all'art. 15, c. 1, lett. c del T.U.I.R.". Inoltre, il predetto ministero ha fatto presente che "in relazione alla data di decorrenza del riconoscimento della detrazione d'imposta IRPEF, di cui all'art. 15, c. 1, lett. c del T.U.I.R., si ritiene che l'iscrizione del singolo operatore negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9 agosto 2019, sia il termine più congruo per la fattispecie in esame.". A seguito del mutato contesto normativo e del parere reso dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 (termine così modificato dalla legge di conversione n. 8 del 2020 del dl. n. 2 del 2019), nei sopra richiamati elenchi speciali ad esaurimento "sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d'imposta, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR". In altri termini, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale.

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Fonte immagine: Foto di Angelo Esslinger da Pixabay

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

Allegato

Agenzia Entrate Risposta Consulenza Giuridica n. 8 del 24.06.20
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