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NUOVA PRESTAZIONE OCCASIONALE E RICEVUTA CON RITENUTA: SONO COMPATIBILI?

Nuova prestazione occasionale e ricevuta con ritenuta: sono compatibili?

Il nuovo contratto di lavoro occasionale L.96-2017, introdotto in sostituzione dei voucher, non va confuso con le prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai sensi dell’articolo 54bis  del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 pubblicata in  G.U. n. 135 del  23 giugno 2017 , viene riammessa la possibilità di utilizzo di prestazioni temporanee ed occasionali , descritte con precise indicazioni di carattere temporale ed economico.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto , stipulato in forma telematica sulla piattaforma INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e pubblica amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo  pagandole anticipatamente all'Istituto di previdenza , come succedeva con i vecchi voucher.
E' utile osservare che l’utilizzo del limite economico di 5.000  annui complessivi,  sia per il prestatore  che per il datore di lavoro,  non deve portare il contribuente a confondere  tale limite  con il limite, sempre pari di 5.000 euro,  del lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 cc.. In quest'ultimo caso si tratta della soglia  oltre la  quale è obbligatorio l’assoggettamento del compenso a contributi della Gestione separata .

Trattandosi dunque di due istituti contrattuali diversi,   nulla vieta ad un lavoratore di percepire sia un massimo di euro 5.000 di prestazioni occasionali (ex voucher) da più committenti, sia – nel medesimo anno d’imposta- compensi da lavoro occasionale senza limite di importo,  ma soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% e al contributo INPS Gestione separata se l’importo percepito supera euro 5.000. 

Sui dettagli del  nuovo  lavoro occasionale vedi anche Libretto famiglia e Contratto telematico

Per un quadro completo ti segnaliamo l'ebook "Nuovi Voucher lavoro occasionale, CO.CO.CO, intermittente" .

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE

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ivano - 02/02/2018

Buonasera, mi chiamo Ivano e sono un 51enne disoccupato (da parecchi anni). Un amministratore di condomini, mi ha incaricato nell'effettuare dei lavori occasionali elettrici, di opere murarie, fabbrili, idraulici, di giardinaggio. Facendomi scrivere sulla quietanza numerata, di ricevere per la seguente PRESTAZIONE COMMERCIALE OCCASIONALE il compenso con ritenuta d'acconto del 4%. Facendomi aggiungere alla fine questa dicitura: - I suddetti compensi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni. Si rilascia la presente certificazione, agli effetti dell'art.67 comma 1 lettera I, del T.U.I.R.- Fino a l'anno scorso (2017) venivo pagato con bonifico, ed ero esonerano dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il non superamento di €4.800, e dichiaravo i redditi percepiti nel corso dell’anno da tali attività compilando il del modello Unico Persone fisiche. Ora con il 2018 mi ha detto che sono cambiate delle cose con l'INPS, e mi deve pagare con dei voucer/buoni, riscuotibili agli sportelli abilitati e/o all'ufficio postale. Chiedevo a Voi chiarimenti in merito. Grazie anticipate.

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