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DONAZIONE DI DENARO AL FIGLIO PER ACQUISTO CASA: QUALI IMPOSTE DA PAGARE?

Donazione di denaro al figlio per acquisto casa: quali imposte da pagare?

Nel caso in cui i genitori aiutino i figli nell’acquisto della loro casa di abitazione, pagando direttamente il prezzo con assegno, l'imposta di donazione non si applica

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Si tratta di una liberalità indiretta, ovvero un atto di disposizione non formalizzato in atto pubblico, che persegue la stessa finalità della donazione tipica, collegata ad atti di trasferimento di diritti immobiliari che sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, e quindi secondo l'art. 1 comma 4 bis del dlgs 346/90, non è soggetta all'imposta di donazione.

Facciamo un esempio per capire meglio:

Mevio compra da Traiano, persona fisica non esercente attività d’impresa, una civile abitazione. Il prezzo previsto per la compravendita è di € 300.000,00, soggetto all’imposta proporzionale di registro.
Nell’atto di compravendita è specificato che il prezzo della compravendita è pagato con un assegno di Caio, che è il padre di Mevio.
In precedenza, Mevio aveva beneficiato di altre donazioni da parte del padre Caio, che avevano esaurito la franchigia di € 1.000.000 prevista in favore dei figli.

L’art. 1, comma 4bis, TUSD - il Testo Unico delle Imposte sulle Successioni e Donazioni -  prevede che “l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.

Nel caso esemplificato non è dovuta alcuna imposta, perché la liberalità in denaro di cui ha beneficiato Mevio è legata all’acquisto di un immobile che sconta l’imposta proporzionale di registro.

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