- 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.
Tabella riepilogativa delle detrazioni per coniuge a carico:
REDDITO COMPLESSIVO (1)
|
IMPORTO DETRAZIONE ( EURO )
|
non superiore a euro 15.000 |
800 – (110 X reddito complessivo) (2) (3) |
da euro 15.001 a euro 29.000 |
690 |
da euro 29.001 a euro 29.200 |
700 |
da euro 29.201 a euro 34.700 |
710 |
da euro 34.701 a euro 35.000 |
720 |
da euro 35.001 a euro 35.100 |
710 |
da euro 35.101 a euro 35.200 |
700 |
da euro 35.201 a euro 40.000 |
690 |
da euro 40.001 a euro 80.000 |
690 X (80.000 – reddito complessivo) |
oltre euro 80.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali. |