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ESENZIONE PLUSVALENZE VENDITA PARTECIPAZIONI SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE:QUALI CONDIZIONI?

Esenzione plusvalenze vendita partecipazioni società di nuova costituzione:quali condizioni?

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La circolare n. 15 del 10/04/09 fa il punto della norma introdotta dalla Finanziaria 2009. 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società di nuova costituzione (costituite da non piu' di  sette anni) non sono imponibili, a condizione che:

  • il reinvestimento avvenga in tutto o in parte  entro due anni dal suo conseguimento;
  • la società in cui si reinveste deve essere costituita da non piu' di tre anni e deve svolgere la medesima attività della società ceduta;
  • La partecipazione ceduta  deve essere possedute da almeno tre anni.

Qualora, decorso il termine di due anni, il cedente non effettui il reinvestimento, la plusvalenza assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui è stata originariamente realizzata.  Il contribuente dovrà procedere alla  riliquidazione delle imposte dovute e dei relativi interessi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il termine biennale spira, ricalcolando pero' il reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata a tassazione.


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