E Book

La pensione ai superstiti

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90

E Book

Superbonus 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90
HOME

/

FISCO

/

REVERSE CHARGE

/

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER IL REVERSE CHARGE?

Quali sono le sanzioni previste per il reverse charge?

Le sanzioni previste per le violazioni in tema di reverse charge possono essere formali e sostanziali. Recentemente si è pronunciata la Corte di Giustizia sulla mancata registrazione di una fattura soggetta a reverse charge.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per le violazioni sostanziali al reverse charge sono stabilite due tipi di sanzioni:

La prima piu' grave  prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del fornitore (cedente o prestatore) che, in relazione ad un’operazione soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, addebita irregolarmente l’imposta in fattura omettendone il versamento.  Sono tenuti solidalmente al pagamento della sanzione e dell’imposta entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.( c. 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

La seconda piu' leggera prevede una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all’operazione sottoposta a reverse charge non scaturisca alcun danno all’erario. Infatti, se l’imposta relativa all’operazione sottoposta al reverse charge è stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72, l’irregolarità circa le modalità di applicazione dell’IVA viene punita con la sanzione del 3 per cento dell’imposta irregolarmente versata, con un minimo di 258 euro e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei  primi tre anni di applicazione delle nuove disposizioni.
Anche in questo caso al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i contraenti.

Sulla natura non sostanziale delle irregolarità relative all'applicazione del reverse charge si è espressa anche la Corte di Giustizia a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25035/2013.

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata stabilendo che in assenza di un danno erariale non puo' negarsi la detrazione dell'imposta, nel caso che la fattura integrata non sia stata registrata.

Per tenerti aggiornato sulle novità del Reverse Charge vai al Dossier di Fisco e Tasse: Reverse Charge

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REVERSE CHARGE · 03/04/2024 Omissione del reverse charge: le sanzioni applicabili

L’omissione dell’applicazione del reverse charge costituisce violazione “formale” e prevede l’applicazione di specifiche sanzioni

Omissione del reverse charge: le sanzioni applicabili

L’omissione dell’applicazione del reverse charge costituisce violazione “formale” e prevede l’applicazione di specifiche sanzioni

Servizi in reverse charge: come si regolarizza il minor importo in ft?

Fattura con importo errato in reverse charge per servizi di pulizia di un fabbricato: come correggere con lo SdI?

Rivalsa in caso di errato reverse charge e IVA in pro-rata

Chiarimenti delle Entrate su rivalsa in caso di errato reverse charge e IVA in pro-rata: come recuperare l'IVA

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.