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MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI - DECRETO BERSANI

Misure urgenti per la tutela dei consumatori - Decreto Bersani

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Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 77 del 2 Aprile 2007 è stata pubblicata la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione con modifiche del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli». Vediamo il riepilogo delle principali disposizioni:

1) Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

Art. 1.
E vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato.
Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore.

I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

2) Carburanti

Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.

3) Trasparenza delle tariffe aeree

Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree

Sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.

4) Data di scadenza dei prodotti alimentari - Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari

L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.

Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni.
L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
Al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente.

5) Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali - Cancellazione dell'ipoteca

Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
Le disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

Art.13 c.8 sexies  fino a c. 8 quaterdecies
Cancellazione dell'ipoteca

Se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
Il creditore e' tenuto a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione, senza alcun onere per il debitore.
Non e' necessaria l'autentica notarile.
Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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