L'attività di e-commerce

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Internet è una rete di reti estesa a livello internazionale che permette a computer di tutti i tipi di condividere servizi e di comunicare l'un l'altro. Fanno parte del commercio elettronico non solo le vere e proprie transazioni, ma anche le attività di preparazione alla vendita e l'assistenza del cliente dopo l'acquisto. Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici e altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni.

Non vi è un'unica forma di commercio elettronico perché l'ambiente nel quale si svolge l'attività commerciale e i soggetti coinvolti possono avere natura diversa.

Sigla Significato Caratteristica principale
B2B Business to business Non coinvolge l'utente finale
Ib Interbusiness All'interno della stessa azienda o dello stesso gruppo
B2C Business to customer Rivolto all'utente finale
C2C Consumer to consumer Limitato agli utenti

1) Commercio elettronico diretto e indiretto

Dal punto di vista legale e ancora più da quello fiscale, la distinzione determinante tra i vari tipi di commercio elettronico è quella tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto, basata non più sui soggetti che vengono coinvolti dalla transazione ma sulle modalità di consegna del bene:

-  nel commercio elettronico indiretto la cessione avviene per via telematica, ma la consegna del bene avviene secondo i canali tradizionali (fisici)

-  nel commercio elettronico diretto sia la cessione sia la consegna avvengono per via telematica.

2) Il Business to Business

Con il business-to-business si individuano le forme di commercio elettronico che coinvolgono due soggetti imprenditoriali. La definizione di business-to-business nella circolare dell'ex minindustria è la seguente: attività in rete a supporto delle transazioni commerciali tra aziende. I soggetti coinvolti sono aziende che si servono del lavoro di altre aziende per trasformare i loro prodotti. Il commercio elettronico tra aziende non tocca gli utilizzatori finali dei beni e dei servizi prodotti. Le esigenze e le forme tipiche che esso assume sono riassumibili nelle seguenti caratteristiche :

  • i rapporti commerciali coinvolgono un numero limitato di soggetti (talvolta un gruppo chiuso)
  • la selezione dei prodotti è operata sulla base di una comune classificazione
  • gli importi delle transazioni sono mediamente elevati e vengono gestisti in modalità off-line
  • è richiesta un'integrazione stretta tra la gestione della parte produttiva e amministrativa.

Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio dell'UE del 17 ottobre 2005 recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (sesta direttiva sull\'Iva)

Con il Regolamento (CE) n. 1777/2005 il Consiglio dell'Unione Europea, pubblicato sulla G.U. dell'UTE del 29.10.05 dirama istruzioni volte ad uniformare il trattamento di alcune specifiche operazioni in ambito comunitario.

Di nostro interesse in questa sede è l'elencazione che viene proposta in relazione ai servizi che rientrano nel settore dell'e-commerce e quelli che ne sono esclusi.
Il regolamento individua alcune prestazioni di servizi considerate "servizi prestati tramite mezzi elettronici" che sono i seguenti:

  • fornitura software
  • servizi relativi a siti e pagine web
  • servizi aste (mercato on-line)
  • pacchetti di servizi internet di attività interattive

Al contrario non rientrano tra i servizi di e-commerce:

  • i servizi di accesso ad internet e i servizi telefonici forniti attraverso internet
  • le consulenze rese da professionisti tramite mail
  • le lezioni via internet
  • le cessioni di beni materiali ordinati elettronicamente
  • dischetti, cd-rom, libri. riviste, giornali e DVD

Il regolamento, immediatamente applicabile, ha decorrenza generale dal 01/07/2006, tranne che per un passaggio (Art. 13 - Base imponibile.  Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l'accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un'latra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a norma dell'art. 11 della direttiva 77/388/CEE) applicabile dal 01/01/2006.

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