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LA FINANZIARIA È STATA APPROVATA

La finanziaria è stata approvata

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Nella riunione del 22 Dicembre 2005 il Senato ha definitivamente approvato lo schema di Finanziaria per il 2006 che ora è Legge dello Stato. A differenza dei passaggi precedenti non è stato necessario il ricorso al voto di fiducia. Il testo licenziato dal Parlamento appare alquanto articolato (in un unico articolo sono infatti contenuti ben 612 commi) e ricco di novità, anche in materia fiscale.
Nel seguito vengono esaminate alcune di queste disposizioni, con particolare riferimento alle misure del "pacchetto famiglia", alle norme sugli immobili e alla ulteriore possibilità di rivalutazione dei beni di impresa.

1) BONUS PER I NUOVI NATI


La Legge Finanziaria dispone che per ogni figlio nato (oppure adottato) nell'anno 2005 è concesso un assegno pari a mille Euro. Il bonus varrà anche per il 2006 ma riguarderà, in tal caso, soltanto i figli dal secondo in su in ordine di nascita o di adozione.
La disposizione, contenuta nel comma 331 e seguenti, interesserà soltanto i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro:
- Riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno per i nuovi nati 2005;
- Riferito all'anno 2005 ai fini del bonus per il 2006.

Il rispetto del limite reddituale è autocertificato dall'esercente la patria potestà, all'atto dell'incasso dell'assegno, attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo procedure definite convenzionalmente.
Gli assegni potranno essere incassati presso gli uffici postali indicati dal Ministero dell'Economia entro il 15 Gennaio 2006 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno per il 2006.
Gli assegni possono essere riscossi dall'esercente la potestà sui figli purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario.
Per "nucleo familiare" si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 22 Gennaio 1993, (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993).
Esclusivamente per il periodo di imposta 2005 le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (per un importo complessivamente non superiore a 632 Euro annui per ogni figlio) daranno diritto ad una detrazione Irpef del 19%. L'agevolazione massima sarà dunque di 120 Euro per ciascun figlio ospitato in un asilo nido.

2) IMMOBILI


Sulle plusvalenze realizzate in conseguenza di cessioni onerose di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'operazione) si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 12,50 per cento.
Sarà il venditore a doverla richiedere derogando così alla disciplina contenuta nell'art. 67 comma primo lettera b) del Tuir; il notaio provvederà all'applicazione e al versamento ricevendo i fondi dal cedente-richiedente.
Il notaio deve inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni interessate da questa imposizione sostitutiva, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento delle Entrate.

Art 67, co. 1, lettera b)
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Per le cessioni fra persone fisiche di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (effettuate al di fuori dell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali su richiesta della parte acquirente è costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili, per evitare inasprimenti di imposizione a carico del contribuente, verranno ridotti del 20 per cento.
Ancora per tutto il 2006 vengono prorogate le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie (e per manutenzione e salvaguardia dei boschi). In particolare la detrazione Irpef prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio passa dal 36 al 41% mentre l'IVA sulle manutenzioni ritorna al 20%.

3) MUTUI PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Il comma 336 prevede l'istituzione presso il Ministero delle Finanze di un Fondo di garanzia per la concessione di mutui finalizzati all'acquisto/costruzione della prima casa da parte di soggetti:
- Che non superano i 35 anni di età;
- Con un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 Euro;
- Che possano dimostrare di essere titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
La dotazione del predetto fondo, per il 2006, sarà di 10 milioni di Euro con la funzione di agevolare la concessione dei prestiti ai soggetti che possiedono i requisiti sopra indicati in aggiunta alle ordinarie ipoteche sugli immobili.

4) RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA


Nella Finanziaria (commi da 469 a 476) viene nuovamente riproposta la possibilità di aggiornare i valori dei beni di impresa presenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.
La rivalutazione potrà essere effettuata nel bilancio 2005 mediante il versamento di una imposta sostitutiva:
Bene rivalutabile: Beni ammortizzabili
Imposta sostitutiva: 12%
Partecipazioni e beni non ammortizzabili
Imposta sostitutiva: 6%
Versamento: Entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Non è prevista la rateizzazione.
Aree edificabili:
Imposta sostitutiva: 19%
Versamento: In tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
40 per cento nel 2006;
35 per cento nel 2007;
25 per cento nel 2008.
La rivalutazione dei beni (ad esclusione di quelli alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa) e delle partecipazioni produrrà però i propri benefici fiscali (ammortamenti deducibili, riconoscimento del maggior valore dei cespiti utile ai fini del calcolo delle manutenzioni ecc.) soltanto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
Viene prevista, inoltre, la facoltà di affrancamento della riserva mediante assoggettamento, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008.
Per quanto riguarda invece la rivalutazione delle aree edificabili (aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) si sottolinea come la stessa debba riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea. Si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. Come indicato dal comma 474 l'utilizzazione edificatoria dell'area deve avvenire entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

5) DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF e VERSAMENTI FISCALI MINIMI


Per l'anno 2006 il contribuente potrà decidere di destinare il 5 per mille dell'Irpef per finalità sociali quali:
- Sostegno del volontariato, delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei pubblici registri;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza.

Questa disposizione ha titolo iniziale e sperimentale e non incide sul meccanismo dell'8 per mille previsto dalla Legge n. 222 del 1985. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità applicative.
Le somme per queste finalità sono determinate sulla base degli incassi IRPEF, tenendo conto delle scelte espresse dal contribuenti risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

VERSAMENTI FISCALI MINIMI
Dal 1° gennaio 2006 viene innalzato da 10,33 a 12 Euro l'importo del versamento minimo dovuto derivante dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e dalle addizionali locali all'Irpef. Questo incremento riguarda anche gli importi della dichiarazione 730.
Non si procederà al rimborso del credito d'imposta nel caso in cui l'importo risultante della dichiarazione non superi questa nuova soglia.
Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, non spetterà alcun compenso a carico del bilancio dello Stato qualora il modello 730 sia ugualmente presentato con importo inferiore a 12 Euro.
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