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IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE APRE ALLE SOCIETÀ ESTERE RESIDENTI IN ITALIA

Il consolidato fiscale nazionale apre alle Società estere residenti in Italia

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La recente risoluzione ministeriale 12.8.2005, n. 123 ha confermato la possibilità anche per le società estere di aderire al consolidato fiscale nazionale in qualità di controllate.

E' tuttavia necessario che le stesse siano residenti in Italia e presentino caratteristiche analoghe alle nostre società di capitali. A tal fine il contribuente potrà fare riferimento alle elencazioni contenute nelle direttive CEE n. 434 e n. 435 del 23 luglio 1990.

1) Risoluzione ministeriale 12.8.2005, n. 123

L'Amministrazione finanziaria italiana è stata recentemente chiamata ad analizzare la possibilità di includere nel perimetro del cosiddetto consolidato nazionale, in qualità di controllata, una società formalmente di diritto straniero (nel caso di specie una B.V. olandese), ma caratterizzata dall'aver trasferito in Italia la residenza ai fini fiscali.

Se era già stata chiarita l'adesione per le stabili organizzazioni di società estere in qualità di controllanti, alcuni dubbi potevano forse sussistere per le società estere prive di stabile organizzazione in Italia ma che hanno trasferito nel nostro Paese la residenza.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 2, comma 1, del d.m. 9 giugno 2004, ricollegandosi alle disposizioni degli articoli 117 e 120 del TUIR, ha ammesso alla tassazione di gruppo anche i soggetti controllati che - trasferiscono dall'estero in Italia la residenza ai fini fiscali -.

La successiva circolare n. 53/E del 2004, al paragrafo 2.1.3, ha precisato che lo status di residente deve essere definito in base all'art. 73, comma 3, del TUIR secondo cui - ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato -.

I requisiti indicati devono intendersi come alternativi, pertanto anche la sussistenza di uno solo di essi, come ad esempio quello della sede dell'amministrazione, comporta l'attrazione in Italia della residenza fiscale della società ai fini delle imposte sui redditi.

Peraltro l'art. 2 del citato d.m. consente l'adesione al consolidato alle società estere che trasferiscono la residenza in Italia, anche in qualità di controllanti.

Il problema che tuttavia non era stato risolto dal d.m. atteneva ai requisiti soggettivi del soggetto non residente.

La risoluzione 123 ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218, quando una società straniera trasferisce in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto sociale, la stessa è disciplinata dalla legge civile italiana.

La fase successiva si concretizza nella valutazione se la forma giuridica assunta dalla società istante di diritto straniero sia omologabile a quella richiesta dall'articolo 120 del Tuir.

Va ricordato, infatti, che l'ambito soggettivo di applicazione del consolidato nazionale è limitato, nell'ipotesi di soggetti che vi partecipano in qualità di controllati, a quelli costituiti nella forma giuridica delle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, residenti nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione, in seguito ad un esame comparativo della normativa vigente in Olanda in materia di B.V. con quella delle società di capitali residenti, ha ritenuto corretto considerare la forma giuridica adottata dalla società olandese giuridicamente omologa a quella di "capitale", richiesta dall'ordinamento tributario italiano, ai fini dell'accesso al consolidato nazionale.

La risoluzione offre tuttavia un criterio guida di carattere più generale per il contribuente, qualora le società che hanno trasferito la residenza in Italia e che siano interessate ad aderire al consolidato fiscale siano state costituite in un Paese comunitario.

Viene, infatti, chiarito che l'omogeneità del predetto tipo di società alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata è rinvenibile anche nelle Direttive CEE n. 434 del 23 luglio 1990 (relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi), e n. 435 del 23 luglio 1990 (concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi).

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