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LE VENDITE PIRAMIDALI O CATENE DI SANT'ANTONIO VIETATE E SANZIONATE PENALMENTE

Le vendite piramidali o catene di sant'antonio vietate e sanzionate penalmente

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E' stata approvata la Legge 17 agosto 2005, n.173, pubblicata sulla GU n. 204 del 2-9-2005 in vigore dal 17 settembre 2005.
La Legge si propone di regolare la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali.

1) Scopo e struttura della norma

Scopo della norma è la tutela del consumatore da un lato ed il principio della libera concorrenza dall'altro, per colpire in modo specifico e puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita piramidale.

I primi quattro articoli  definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio, nonché quella dell'incaricato alla vendita e il rapporto fra quest'ultimo e la ditta affidante.

Il quinto articolo  sancisce il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo, catene di S. Antonio.

Le sanzioni previste dall'art. 7 sono pesanti e  prevedono, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni piramidali, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

2) Vendita diretta e sviluppo del multilevel marketing

La vendita diretta, che la norma si propone di tutelare, ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale tramite una rete di vendita costituita da agenti o venditori  che vengono retribuiti dalla casa mandante proporzionalmente alla quantità o al valore del prodotto venduto.

La vendita attraverso il  multilevel marketing, che rientra tra le forme di vendita diretta, è  una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico che presenta parecchi elementi positivi:

a)  possibilità di offrire nuove possibilità di impiego ;

b) comodità della dimostrazione dell'acquisto a domicilio;

c) clausola "soddisfatti o rimborsati", che è  espressione di quel "diritto di ripensamento" che l'ordinamento giuridico di ogni stato moderno  riconosce quale diritto inalienabile del consumatore.

3) Vendite piramidali o catene di Sant'Antonio - deformazione della vendita diretta con rischio di truffa per il consumatore finale

A differenza che nella vendita diretta in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui fare pagare il "diritto d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri e cosi via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
A differenza, infatti, della vendita diretta che  ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la posizione di venditore in sé e per sé.

Le vendite piramidali sono vietate in quasi tutti i paesi (Olanda, Germania, Francia, Portogallo, Austria ecc..)

Si è in presenza di una vendita e di una impresa truffaldina quando :

  1. la promozione e la realizzazione dell'attivita' e della struttura di vendita si fonda sull'incentivo economico derivante principalmente dal mero reclutamento di nuovi soggetti;
  1. la promozione, organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio",  configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e  il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Si ha presunzione della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

a)  obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;

c) obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.

4) Differenze tra vendite dirette e vendite piramidali

Appaiono perciò chiari gli elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita piramidale.
Nella vendita piramidale la remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione. Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso all'organizzazione.

Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.

Inoltre, nella vendita piramidale, l'investimento iniziale è obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione spesso di "pura facciata"), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione. Anche per questo motivo il diritto dell'acquirente di restituzione della merce, anche ove formalmente previsto, rimane di difficilissima attuazione.

Per il testo della legge completo clicca qui!

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