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STUDI SPERIMENTALI E STUDI MONITORATI

12 minuti, Redazione ,30/08/2005

Studi sperimentali e studi monitorati

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In fase di elaborazione dello studio se gli Esperti rilevano che lo studio non riesce a cogliere la specificità dell'attività che si vuole rappresentare, procedono alla sua validazione, ma in via sperimentale.

La validazione in via sperimentale mette lo studio sotto osservazione, la sua applicazione mira oltre che a fornire indicazioni in sede di accertamento, ad acquisire dati utili necessari per la revisione e manutenzione dello stesso.

In sede di prima applicazione degli studi , il carattere sperimentale è stato riconosciuto:

  • Agli studi di settore dei professionisti
  • Agli studi di settore che si riferiscono ad attività che possono essere esercitate sia da professionisti che da imprese
  • Agli studi di settore applicabili ai contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata e a quelli che facoltativamente hanno provveduto a porre in essere tale adempimento
  • A particolari studi per i quali si è ritenuto rinviarne l'applicazione definitiva

Estratto del Libro : GLI STUDI DI SETTORE - Autori: L. Lumia, F. Scudiero, A. Boni, E. Zamberlan, Edizione Il Sole 24 Ore; IN VENDITA sul sito del "Sole 24 Ore"

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1) Le conseguenze dell'applicazione dello studio sperimentale

Le conseguenze dell'applicazione dello studio sperimentale

L'applicazione dello studio sperimentale ha le seguenti conseguenze:

  • I risultati che emergono dall'applicazione GE.RI.CO, relativamente ai ricavi stimati, non possono essere usati direttamente per l'accertamento del contribuente ma solo come ausilio alla normale metodologia di controllo che si svolgerà secondo le regole ordinarie;
  • La mancata coerenza e congruità potrà essere utilizzata per la formulazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo;
  • I risultati dello studio sperimentale restano sospesi fino all'approvazione dello studio definitivo;
  • I risultati dello studio che verrà approvato al termine della fase sperimentale, potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti retroattivamente, sui periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale;
  • Se il contribuente ha dichiarato ricavi in linea con gli studi sperimentali o spontaneamente ha proceduto ad adeguarsi, l'applicazione retroattiva dello studio non si applica. Questo anche nel caso in cui i ricavi stimati dallo studio definitivo risulteranno superiori a quelli stimati dallo studio sperimentale;
  • L'applicazione dello studio sperimentale esclude l'applicazione dei parametri.

2) I professionisti e gli studi sperimentali

Premessa di carattere generale
Gli studi di settore dei professionisti sono identificati dal codice "K".

Lo studio di settore del professionista

Si applica all'attività prevalente

Non è prevista l'annotazione separata

Non sono previste cause di inapplicabilità

  • Il professionista che nel periodo di riferimento svolge più attività deve applicare lo studio relativamente all'attività prevalente (Per attività prevalente si intende quella da cui si sono percepiti maggiori compensi). Se un professionista è iscritto a due diversi albi, la prevalenza si stabilisce sempre con il criterio dei maggiori compensi percepiti.
  • Le associazioni professionali composte da professionisti esercenti attività diverse, per stabilire la prevalenza devono fare riferimento all'attività svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito. In caso di partecipazioni paritetiche si applicherà lo studio di settore che meglio rappresenta la struttura organizzativa e le modalità dell'attività esercitata.
  • Non sono previste per i professionisti cause di inapplicabilità , di conseguenza non sussiste l'obbligo di provvedere alla distinta annotazione dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
I motivi della sperimentalità per i professionisti

I principali motivi che hanno consigliato l'introduzione degli studi per i professionisti in via sperimentale sono:

  • La componente intellettuale o il prestigio personale che sono elementi difficili da valutare con modelli matematico-statistici;
  • L'applicazione del principio di cassa che spesso ha come conseguenza la mancata correlazione dei costi ai ricavi;
  • L'intervallo temporale tra il sostenimento dei costi e la percezione dei compensi che può variare in riferimento all'attività svolta; ad esempio per le attività forensi e tecniche è senz'altro più lungo, per le attività mediche è più breve. Importante è anche la committenza che se costituita dallo Stato, dagli Enti Pubblici ed imprese di grande dimensione , effettuano, di regola, i pagamenti ai professionisti con un certo ritardo.

Evoluzione degli studi per i professionisti

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2003, sono stati approvati i questionari per alcuni studi relativi ad attività professionali.

I questionari che sono stati consegnati entro il 20 gennaio 2004 (5 febbraio 2004 per i residenti nella provincia di Bolzano) , dovevano servire per l'evoluzione degli studi e decretare la fine del periodo sperimentale.

Le attività interessate a questo primo riesame sono le seguenti:

  • questionario ESK03 - attività tecniche svolte da geometri, codice attività 74.20.A
  • questionario ESK04 - attività degli studi legali, codice attività 74.11.1
  • questionario ESK05 - servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti, codice attività 74.12.A; servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 74.12.B; consulenze del lavoro, codice attività 74.14.2
  • questionario ESK08 - attività tecniche svolte da disegnatori, codice attività 74.20.C
  • questionario ESK16 - amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 70.32.0 -
  • questionario ESK17 - attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.20.B
  • questionario ESK18 - studi di architettura, codice attività 74.20.1
  • questionario ESK20 -attività professionale svolta da psicologi, codice attività 85.32.B
  • questionario ESK21 - servizi degli studi odontoiatrici, codice attività 85.13.0
  • questionario SK29  - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 73.10.F; attività di ricerca mineraria, codice attività 74.20.5 .

Per tutti gli studi, con l'unica eccezione dello SK17 (Per lo studio SK17 l'entrata in vigore è stata prevista dal 2005 - Decreto 21/2/2005 ) - attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.20.B , è stata validata dalla Commissione degli esperti l'evoluzione con effetto dal periodo di imposta 2004.

Gli studi validati il 12 gennaio 2005 e il 16 febbraio 2005 sono stati approvati con Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2005 (GU n. 74 del 31-3-2005- Suppl. Straordinario)

3) Il monitoraggio - gli studi dei professionisti ancora sotto osservazione

Il periodo di sperimentazione di regola dovrebbe cessare con l'evoluzione dello studio.

Nel 2004 per un consistente numero di studi, ultimata l'approvazione dell\'evoluzione avrebbe dovuto cessare il periodo di applicazione sperimentale. Tuttavia per le attività professionali per le quali si applicano i seguenti studi di settore:

  • Studio di settore SK29U - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attivita' 73.10.F; Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attivita' 74.20.4;
  • Studio di settore TK01U (che sostituisce lo studio di settore SK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 74.11.2;
  • Studio di settore TK03U (che sostituisce lo studio di settore SK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A;
  • Studio di settore TK04U (che sostituisce lo studio di settore SK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1;
  • Studio di settore TK05U (che sostituisce lo studio di settore SK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
  • Studio di settore TK08U (che sostituisce lo studio di settore SK08U) - Attivita' tecniche svolte da disegnatori, codice attivita' 74.20.C;
  • Studio di settore TK16U (che sostituisce lo studio di settore SK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 70.32.0;
  • Studio di settore TK18U (che sostituisce lo studio di settore SK18U) - Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E;
  • Studio di settore TK20U (che sostituisce lo studio di settore SK20U) - Attivita' professionale svolta da psicologi, codice attivita' 85.14.3;
  • Studio di settore TK21U (che sostituisce lo studio di settore SK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0.

Gli esperti, d'accordo con le associazioni di categoria, hanno ritenuto necessario monitorare i risultati degli studi ancora per un anno.
Gli studi monitorati si applicheranno, per i professionisti, per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
L'efficacia degli studi monitorati è di fatto uguale a quella degli studi sperimentali:

  • potranno essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie;
  • il professionista che, per il periodo d'imposta 2004, dichiara ricavi/compensi in linea con quanto previsto dagli studi di settore monitorati, non sarà assoggettato ad accertamento da studi di settore, se al termine della fase di monitoraggio il nuovo studio darà un diverso responso;
  • per il professionista non in linea con lo studio monitorato (naturalmente o per adeguamento), lo studio definitivo avrà valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti. L'ambito di applicazione anche per i periodi d'imposta precedenti sarà individuato con l'approvazione definitiva degli studi prevista dal decreto (Decreto 24/3/2005 - GU n. 74 del 31-3-2005- Suppl. Straordinario) entro il 31 marzo 2006.
EFFICACIA STUDI MONITORATI

utilizzo solo per la selezione delle posizioni da controllare

il professionista congruo non sarà più accertato in base allo studio definitivo

il professionista non congruo sarà accertato in base allo studio definitivo

Lo studio monitorato si applica al contribuente che:

APPLICAZIONE DELLO STUDIO MONITORATO

Attività rientrante nello studio professionale o d'impresa unica o prevalente

Attività rientrante nello studio professionale o d'impresa secondaria in presenza di contabilità separata

Più precisamente:

  • Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa , che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nello studio;
  • Gli studi di settore si applicano altresi' ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera secondaria le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata.

In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, ovvero in caso di più attivita' professionali, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

Le attività che possono essere esercitate sia da Professionisti che Imprese

Gli studi di settore, in alcuni casi, possono riferirsi ad attività che possono essere esercitate sia da professionisti che imprese. Anche a tali studi in fase di prima applicazione è stato riconosciuto carattere sperimentale o monitorato per le evoluzioni in vigore dal 2004. Vediamo di fare un elenco di tali studi, il cui modello è stato predisposto con un doppio quadro contabile (F e G) destinato ad accogliere alternativamente i dati riguardanti l'esercizio della attività in forma di impresa, nel caso in cui il soggetto esercita l'attività in tale forma, o professionale nel caso in cui l'attività' venga esercitata in forma di lavoro autonomo.

In vigore dal 2001:

  • SK19U - Attività sanitarie svolte da ostetriche, infermieri, fisioterapisti

In vigore dal 2002:

  • SK23U - Servizi di ingegneria integrata

In vigore dal 2003:

Attività di servizi:

  • SG41U - Studi di mercato e sondaggi di opinione
  • SG91U - Attivita' degli agenti e broker delle assicurazioni; Attivita' dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
  • SG93U - Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
  • SG94U - Produzioni cinematografiche e di video; Distribuzioni cinematografiche e di video; Attivita' radiotelevisive

Attività professionali:

  • SK26U - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici
  • SK28U - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo, Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

In vigore dal 2004

  • Studio di settore TK08U (che sostituisce lo studio di settore SK08U) - Attivita' tecniche svolte da disegnatori, codice attivita' 74.20.C;
  • Studio di settore TK16U (che sostituisce lo studio di settore SK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 70.32.0;
  • Studio di settore TK21U (che sostituisce lo studio di settore SK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0.
Monitoraggio anche per le imprese del settore - TAC -

Sotto osservazione anche gli studi del comparto tessile - abbigliamento - calzature (TAC) dove gli esperti hanno ritenuto rinviare l'approvazione definitiva al 31 marzo 2007, quindi con un monitoraggio di due anni. Il decreto che approva tali studi prevede tuttavia la possibilità di una anticipata fine del monitoraggio, entro il 31 marzo 2006, ove gli elementi raccolti nel corso del 2005 consentano una esaustiva valutazione dello studio.

Si tratta degli studi:

  • Studio di settore TD06U (che sostituisce lo studio di settore SD06U) - Fabbricazione di ricami, codice attivita' 17.54.6;
  • Studio di settore TD07A (che sostituisce lo studio di settore SD07A) - Fabbricazione di articoli di calzetteria, codice attivita' 17.71.0;
  • Studio di settore TD07B (che sostituisce gli studi di settore SD07B, SD07C, SD07D, SD07E, SD07F e SD07G) - Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia, codice attivita' 17.72.0; Confezione di indumenti da lavoro, codice attivita' 18.21.0; Confezione di abbigliamento esterno, codice attivita' 18.22.A; Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia, codice attivita' 18.22.B; Confezione di biancheria intima, corsetteria, codice attivita' 18.23.A; Confezione di maglieria intima, codice attivita' 18.23.B; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari, codice attivita' 18.24.2; Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento, codice attivita' 18.24.3; Confezione di cappelli, codice attivita' 18.24.A; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, codice attivita' 18.24.B; Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia, codice attivita' 18.24.C;
  • Studio di settore TD08U (che sostituisce lo studio SD08U) - Fabbricazione di calzature non in gomma, codice attivita' 19.30.1; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma, codice attivita' 19.30.2; Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica, codice attività 19.30.3;
  • Studio di settore TD10B (che sostituisce lo studio di settore SD10B) - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, codice attivita' 17.40.1.

L\'applicazione dello studio monitorato per il settore “TAC” segue le stesse regole degli studi monitorati approvati per i professionisti con una differenza:

STUDIO DEFINITIVO PROFESSIONISTA

Potrà essere utilizzato per accertare tutti i precedenti periodi

STUDIO DEFINITIVO SETTORE TAC

Potrà essere utilizzato per accertare solo i periodi di imposta 2004 e 2005

l\'approvazione degli studi con carattere definitivo avra\' valenza ai fini dell\'accertamento con riferimento ai periodi d\'imposta in corso al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005 e non per tutti i periodi precedenti.

Gli studi monitorati si applicano:

  • ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel rispettivi studi;
  • ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto contabilità separata.

In caso di esercizio di più attività d\'impresa, per le quali non e\' stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d\'imposta la maggiore entità dei ricavi.

Gli studi monitorati non si applicano:

  • in caso di esercizio di due o piu\' attivita\' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e\' stata tenuta la contabilita\' separata, se l\'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita\' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell\'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi (esclusi quelli di natura finanziaria) di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  • nei confronti delle societa\' cooperative, societa\' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
  • nei confronti delle societa\' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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