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LA DICHIARAZIONE IVA 2005

La dichiarazione IVA 2005

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Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 Gennaio 2005 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2004.
Riepiloghiamo brevemente alcune delle modifiche che possono interessare i compilatori del modello.

1) La Dichiarazione Iva 2005

Il nuovo modello presenta, rispetto al precedente, alcune novità legate innanzitutto alle variazioni che hanno interessato la disciplina dell'imposta (si pensi al commercio di rottami e di altri materiali di recupero), le conseguenze della riforma fiscale (conseguenze dell'introduzione del consolidato fiscale nazionale), la partecipazione di nuovi Paesi all'Unione Europea (per quanto concerne le operazioni intracomunitarie), l'adesione del contribuente al concordato preventivo biennale per i periodi 2003-2004. Riepiloghiamo brevemente alcune delle modifiche che possono interessare i compilatori del modello:
- Sono stati inseriti i nuovi righi VA42 e VA43, riservati all'indicazione dei maggiori corrispettivi in conseguenza dell'adeguamento agli studi di settore per il 2004 e dei maggiori corrispettivi per l'adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo;
- Il rigo VF14 non è più riservato all'indicazione degli acquisti non soggetti all'imposta di rottami ed altri materiali di recupero di cui al previgente art. 74 del decreto IVA, bensì agli acquisti non soggetti all'imposta effettuati da contribuenti terremotati;
- È stato aggiunto il rigo VX6 (Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale), riservato ai soggetti che hanno optato per il nuovo istituto di cui all'art. 117 e ss. del TUIR introdotto con la riforma fiscale;
- Fa la propria comparsa il nuovo quadro VT, dedicato alla separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

Il nuovo modello deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2005.

I contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma
La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA relativa all'anno 2004 (modello IVA/2005) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, tra le quali ricordiamo:
- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- particolari soggetti, come i venditori "porta a porta", qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.
I contribuenti non interessati da questa elencazione, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e tenuti alla presentazione di almeno due dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP, 770 ordinario) devono presentare il modello Unico.

2) Come si presenta la dichiarazione

Alcune categorie di soggetti sono tenuti alla presentazione esclusivamente in via telematica delle dichiarazioni fiscali (ai fini IVA, redditi, IRAP e dei sostituti d'imposta).
In generale (l'elencazione completa è contenuta nel DPR n. 322 del 1998) si tratta di:
1) contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2004 un volume di affari inferiore o uguale a 10.000 euro.
La Finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 2004) ha, infatti, abbassato il limite di volume di affari per l'invio telematico dai precedenti 25.822,84 Euro;
2) soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
3) società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Le persone fisiche che hanno realizzato nel 2004 un volume d'affari non superiore a 10.000 Euro e che non rientrino in una delle altre categorie di contribuenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono, invece, presentare la dichiarazione in formato cartaceo presso banche o uffici postali. E' sempre facoltà del contribuente scegliere di trasmettere i dati in formato telematico (così da beneficiare del maggior termine previsto per questa forma di invio si legga oltre in proposito).
La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure a mezzo di intermediari a ciò abilitati dalla legge.

3) Termini di presentazione e Termini di Versamento

Termini di presentazione
Tenendo in considerazione quanto detto circa l'obbligatorietà-facoltà di presentazione telematica i termini risentono della modalità di trasmissione. Se effettuata in forma cartacea: la presentazione dovrà avvenire entro il 1° Agosto 2005;
Se la trasmissione è telematica (diretta da parte del contribuente o con intermediario abilitato) allora per la presentazione il termine è quello del 31 Ottobre 2005.
La Circolare delle Entrate n. 6 del 2002 ha precisato che la dichiarazione inviata telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Termini di Versamento
Il saldo IVA 2004 deve essere versato entro il 16 Marzo 2005 nel caso in cui il relativo importo superi i 10,00 Euro.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. La prima rata allora (tutte le rate devono essere di pari importo) va versata entro 16/3/2005.
Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile.
Se il soggetto deve presentare Unico allora il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

4) La struttura del modello e il nuovo Quadro VT

La dichiarazione IVA si presenta secondo una struttura modulare formata in primo luogo da un frontespizio, recante i dati identificativi-generali del contribuente e del dichiarante, se diverso dal primo, e da una serie di quadri specifici in relazione all'attività del soggetto IVA.
Il frontespizio deve obbligatoriamente essere utilizzato se la dichiarazione viene presentata in via telematica; se invece la dichiarazione IVA viene inclusa nel modello Unico allora verrà utilizzato solo il frontespizio di quest'ultimo.

Il nuovo quadro VT
In questo nuovo quadro devono essere suddivisi i totali delle operazioni attive (imponibile indicato nel rigo VE23 e corrispondente imposta del rigo VE25) tra operazioni dirette verso altri soggetti passivi IVA e operazioni che hanno, al contrario, riguardato consumatori finali.
Nei confronti di questi ultimi, inoltre, il dato va ulteriormente ripartito tra le diverse regioni in cui sono situati i punti vendita del contribuente-dichiarante.

5) Alcuni punti su cui prestare "particolare" attenzione

Alcuni punti del modello sono più "critici" di altri. Ne ricordiamo alcuni.


Codice attività
Il codice attività deve essere quello corrispondente all'attività prevalente (nel caso di contabilità unificata; se la contabilità è invece separata in corrispondenza di ciascuna attività dovrà essere compilato un quadro VA).
L'indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato e la presentazione alle Entrate di una comunicazione di variazione dati da entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, impedirà l'applicazione delle sanzioni.
Dall'indicazione del codice attività corretto dipende anche l'applicazione dello studio di settore corrispondente.

Adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2003 e 2004. Concordato preventivo
Il maggior imponibile e la corrispondente imposta versata per l'adeguamento non rientrano nel quadro VE essendo questo relativo esclusivamente alle operazioni svolte nell'anno 2004.
La Finanziaria 2005 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.
Questa maggiorazione va versata entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sul reddito ma non è dovuta qualora la predetta differenza non sia superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale devono controllare il rispetto dei valori-soglia minimi per il periodo 2004:
- ricavi minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5%;
- reddito maggiorato rispetto a quello minimo concordato per il 2003 di almeno il 3,5% (l'adeguamento dei ricavi è consentito per non più del 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili).


Le opzioni e le revoche valevoli a questi fini vanno comunicate utilizzando il quadro VO sulla base del "comportamento concludente" tenuto dal contribuente nel corso del 2004.
Per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA, ricorrendo una causa di esonero, l'esercizio delle opzioni richiede l'allegazione del quadro VO ad Unico.

Regimi agevolati: nuove iniziative e marginali
La dichiarazione annuale deve essere presentata anche da coloro che hanno aderito ai nuovi regimi previsti dalla Legge n. 388 del 2000.
In considerazione del fatto che non sono tenuti a liquidare e versare l'imposta periodicamente (ma solo annualmente) non andrà compilato il quadro VH.

Autofatture per acquisto da non residenti
Nel rigo VJ3 devono essere riportati gli acquisti effettuati da non residenti ai sensi dell'art. 17 co. 3 del decreto IVA.
Il cessionario o committente nazionale, in queste ipotesi, emetterà autofattura per assolvere l'obbligazione tributaria rilevando contestualmente il documento sia nel registro delle fatture di acquisto (e nel quadro VF) che in quello delle vendite.
L'operazione, però, non deve concorrere alla formazione del volume di affari ma l'imposta relativa concorrerà nella liquidazione del saldo annuale dato che viene riportata nel rigo VL2 (IVA relativa a particolari tipologie di operazioni).
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