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TRASFORMAZIONE DI CONSORZI IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Trasformazione di consorzi in Società di capitali

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L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, regola la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Il comma 4 di detto articolo stabilisce che qualora la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, gli enti locali possono avvalersi di:

a) soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività.
b) di imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del comma 7.

Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale salvo che a società di capitali di cui detengano la maggioranza, che è incedibile (comma 2 e comma 7 art.113 T.U. leggi enti locali).
Gli enti locali che gestiscono i servizi devono pertanto trasformare le aziende speciali e i consorzi in società di capitali in cui possono restare azionisti unici per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il nuovo diritto societario nelle Spa e nelle Srl, che entrerà in vigore a far data dal primo gennaio 2004, apporta delle modifiche all'attuale disciplina relativa alle trasformazioni societarie. Di seguito si analizza la trasformazione in questione, cioè da consorzio a società di capitali secondo le due normative.

1) Trasformazione da consorzio a società di capitali fino al 31/12/2003

Secondo l'attuale normativa la trasformazione societaria è considerata come una modificazione dell'atto costitutivo di una società per mezzo della quale una società di un determinato tipo assume, senza che se ne verifichi lo scioglimento, la forma di un altro tipo di società conservando i diritti e i doveri precedenti alla trasformazione stessa.
Il codice civile disciplina in particolare modo solo la trasformazione di società di persone in società di capitali in quanto questo tipo di trasformazione potrebbe, in assenza di opportune cautele, pregiudicare gli interessi dei terzi.
La delibera di trasformazione deve essere approvata all'unanimità da tutti i consorziati.
Essa deve tenere conto di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società per azioni previsti dalla normativa vigente. Il capitale iniziale è determinato in misura non inferiore al fondo di dotazione risultante dall'ultimo stato patrimoniale approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime (non inferiore a centomila euro). L'eventuale residuo del patrimonio netto è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle società originarie (art.115 T.U. enti locali).
Ai fini della determinazione dei valori patrimoniali conferiti entro tre mesi dalla trasformazione gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi dell'art.2343, primo comma del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di detta relazione gli amministratori e i sindaci devono verificare le valutazioni contenute nella relazione stessa, procedere all'eventuale revisione della stima e determinare i valori definitivi di conferimento.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere.
La trasformazione ha effetto con l'iscrizione della delibera di trasformazione presso il registro delle imprese.
La società trasformata conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2) Trasformazione da consorzio a società di capitali a far data dal 01/01/2004

Il nuovo diritto societario concepisce l'istituto della trasformazione in modo più ampio e disciplina sia le trasformazioni omogenee progressive (società di persone in società di capitali)e regressive (società di capitali in società di persone) con le quali si attua un mutamento dell'organizzazione sociale, sia le trasformazioni eterogenee da e in società di capitali e le trasformazioni eterogenee di società cooperative in società di persone, con le quali si attuano delle modifiche non esclusivamente a livello organizzativo.
La deliberazione di trasformazione di un consorzio in società di capitali deve essere approvata con la maggioranza assoluta di tutti i consorziati. La trasformazione deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione delle spa ed è soggetta alle forme di pubblicità relative nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione del consorzio (cancellazione dal registro delle imprese per i consorzi nel cui contratto è prevista l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi).
La trasformazione ha effetto decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per le spa salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso; in ogni caso non prima che sia stato effettuato l'ultimo degli adempimenti pubblicitari. Eseguita la pubblicità l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima a norma dell'art.2343.Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Per quanto concerne l'assegnazione delle azioni, benchè la nuova normativa non disciplini in particolare il caso della trasformazione da consorzio a società di capitali, si procede all'assegnazione in base alle quote di partecipazione al consorzio.
Relativamente alla costituzione della spa si ricordano le principali variazioni apportate dalla nuova disciplina:
- valore minimo capitale sociale : 120.000 euro
- azioni: possono essere con valore nominale o senza valore nominale. la scelta statutaria dell'una o dell'altra tecnica è esclusiva; non è possibile per la stessa società la compresenza di azioni con e senza valore nominale
- possibilità di costituire la società anche con atto unilaterale
- indicazione in modo preciso dell'oggetto sociale
- amministrazione: possibilità di scegliere tra il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico
- collegio sindacale: i compiti del collegio sindacali sono stati limitati alla vigilanza della legge e dello statuto e al rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Il controllo contabile è stato attribuito per le società che adottano il sistema monistico o quello dualistico ad un revisore o società di revisione salvo per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato che non fanno fare ricorso al mercato del capitale di rischi.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- conferimenti: il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti e numero delle azioni assegnate al socio è derogabile con scelta statutaria, il totale del valore dei conferimenti tuttavia non può mai essere inferiore all'ammontare del capitale sociale.
- deposito dell'atto costitutivo: il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve provvedere a depositarlo presso il registro delle imprese entro venti giorni.

rag. Alberto Moraglia - Sanremo -
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