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LEGGE DI BILANCIO 2023: DEFINIZIONI AGEVOLATE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Legge di bilancio 2023: definizioni agevolate del contenzioso tributario

Manovra 2023: definizione delle liti tributarie in ogni grado di giudizio. Le misure allo studio.

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All'interno del Titolo III del disegno della legge di bilancio 2023 si introducono delle norme, ancora soggette a modifiche prima che la manovra diventi definitiva, che agevolano il contribuente nel rapporto con il fisco in merito al contenzioso tributario.

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate o farne richiesta in pendenza di giudizio

1) Definizione liti pendenti: adesione all'accertamento

Art. 41 – L’adesione agevolata dell’accertamento

Per i soli contribuenti amministrati dall’Agenzia delle entrate le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto relativamente agli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, aventi ad oggetto:

  • processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4, e consegnati entro il 31.3.2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.1.2022 e quelli notificati successivamente ma entro il 31.3.2023;
  • inviti al contraddittorio per l’accertamento con adesione (art. 5-ter del d.lgs. citato) notificati entro il 31.3.2023.

Gli avvisi accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del d.lgs., entro il termine di proposizione del ricorso, mediante il pagamento delle imposte degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (anziché a 1/3).

Gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili e quelli notificati dal 1.1 al 31.3.2023 sono definibili con la riduzione delle sanzioni a 1/18 e delle altre somme dovute entro il termine per presentare il ricorso.

Il pagamento può essere frazionato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata (cioè il 30.6, il 30.9, il 31.12) corrispondendo gli interessi conteggiati applicando il tasso legale.

La norma dispone:

  1. l’esclusione della compensazione dei pagamenti (art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 242;
  2. l’applicazione delle norme del d.lgs. 19.6.1997, n. 218 non derogate;
  3. l’esclusione degli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per le attività esterovestite.


2) Definizione agevolata delle controversie tributarie in pendenza di giudizio

Art. 42 – La definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie tributarie di cui è parte l‘Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello pendente avanti la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, purché presenti alla data del 1.1.2023, possono essere oggetto di definizione su domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o vi è subentrato o ne ha la legittimazione) con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.

Il calcolo delle somme dovute

Valore della controversia: soltanto le imposte con esclusione di interessi, sanzioni e spese di notifica e di condanna delle spese.

Somma dovuta:

  1. se il ricorso è pendente è iscritto in primo grado: 90% del valore;
  2. soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1.1.2023:
  3. pagamento del 40% se la soccombenza è in primo grado;
  4. pagamento del 15% se la soccombenza è in secondo grado;
  5. accoglimento parziale del ricorso o comunque soccombenza ripartita tra le parti, l’importo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto che è stata confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata con:
  6. pagamento del 40% per la sentenza di primo grado;
  7. pagamento del 15%  per la sentenza di secondo grado;
  8. controversie avanti la  Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: pagamento del 5% del valore della controversia;
  9. controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo definibili con il pagamento rapportato al valore della controversia è:
  10. del 15% nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1.1.2023
  11. del 40% negli altri casi;
  12. se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, nessun importo è dovuto per le sanzioni se il rapporto è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Avvertenza: la norma si applica alle controversie il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1.1.2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione si perfeziona presentando la domanda per ciascuna controversia autonoma (cioè relativa a ciascun atto impugnato), esente da bollo, e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.6.2023. Se l’importo supera 1.000 euro, è ammessa la ripartizione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (da versare entro il 30.6 il 30.9, il 20.12 e il 31.3 di ogni anno) e la quietanza  della prima rata va fatta pervenire all’ufficio impositore entro 10 giorni.

Se non risultano somme da versare, è sufficiente presentare la domanda.

Le somme che sono già state versate in pendenza di giudizio vengono scomputate dagli importi dovuti, ma senza diritto al rimborso.

La definizione che si è perfezionata prevale sull’eventuale pronuncia giurisdizionale non passata in giudicato anteriormente al 1.1.2023.

Siccome le controversie non vanno sospese, il contribuente può richiedere al giudice la sospensione dichiarando di volersi avvalere della norma. La sospensione è concessa:

  • come regola, fino al 10.7.2023;
  • fino al 31.10.2024 se il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Sono sospesi per nove mesi i termini che scadono nel periodo 1.1.2023 - 31.7.2023:

  1. di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione;
  2. per la proposizione del controricorso in Cassazione.

L’eventuale diniego va notificato entro il 31.7.2024 osservando le regole di notificazione degli atti processuali. L’impugnazione va fatta entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la definizione della richiesta è richiesta in pendenza del termine per l’impugnazione, la pronuncia può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte.

Le esclusioni dal beneficio
  1. risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14.12.2020;
  2. IVA riscossa all’importazione;
  3. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015;
  4. controversia di cui non è parte l’Agenzia delle entrate;
  5. sentenze passate in giudicato al giorno 31.12.2022;
  6. ricorsi notificati dopo il 1.1.2023;
  7. controversie di cui è parte l’Agenzia delle entrate-Riscossione per atti propri.

Se la parte interessata non presenta l’istanza di trattazione entro il 31.12.2024, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente. Nel caso in cui la controversia risulti non definibile, l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

La definizione perfezionata dal coobbligato ha effetto anche a favore degli altri, anche se nei confronti di questi la controversia non è più pendente avendo il carattere di definitività, fatta salva la regola di deduzione dell’importo dovuto delle somme che sono già state versate in pendenza di giudizio (ma senza il diritto al rimborso dell’eccedenza già corrisposta).

AVVERTENZA
In alternativa, è possibile avvalersi della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’art. 5 della l. 31.8.2022, n. 130.

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