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CONGEDI PARENTALI DAL 2022: LE SANZIONI PREVISTE

Congedi parentali dal 2022: le sanzioni previste

Riepilogo delle sanzioni previste per le nuove norme in tema di congedo di paternità, congedi parentali ,cura disabili. Le istruzioni dell'Ispettorato del lavoro - nota 2414-2022

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con  chiarimenti  sulla applicazione delle sanzioni in  materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una piu equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti  recentemente rinnovata dal  dlgs 105 2022   che ha recepito la direttiva comunitaria.

Vediamo di seguito le principali indicazioni  dell’Ispettorato del Lavoro.

1) Congedo paternità obbligatorio sanzioni e divieto licenziamento



Il congedo di paternità obbligatorio spetta ai lavoratore dipendenti per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) ed è indennizzato al 100% 

Il dipendente deve richiederlo in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso non minore di cinque giorni (salvo diverse previsioni del CCNL applicato)

Al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l’esercizio di questo diritto  si  applica :

  • la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta)
  • diniego della eventuale certificazione per la parità di genere  per i due anni successivi la violazione. 

L'INL  precisa che  non si ritiene di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso, salvo i casi di  parto anticipato.

La violazione può  essere soggetta a diffida, sempre che il congedo sia ancora fruibile.

La nota precisa che il divieto di licenziamento  trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore :

  •  sia per congedo di paternità obbligatorio 
  • che per il congedo di paternità alternativo (art 28) 

e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

2) Congedo paternità alternativo alla madre

Sul  congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora  chiamato  “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d)  D.Lgs. n. 105/2022) l'ispettorato sottolinea che , il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo  all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previsted all'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 ovvero :

  • sanzione penale  dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
  • diniego della certificazione di parità di genere.

3) Permessi e congedi parentali

Si esternde la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle  disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre anche a quelle concernenti

  • i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42),
  •  l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed 
  • i riposi giornalieri del padre
  • e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).

Si sottolinea che le sanzioni sono applicabili anche per violazioni riguardanti il coniuge convivente di fatto.

4) Sanzioni per violazioni in tema di permessi legge 104

Anche riguardo la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito  per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, ampliato ai parenti e affini  fino al secondo grado , nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti  che si verifichino  nei due anni antecedenti alla richiesta della  certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni,  si applica  la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse .

5) Congedi a cavallo del 13 agosto 2022

Un ulteriore precisazione dell'ispettorato riguarda il regime intertemporale di applicabilità delle tutele  per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

 Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni  che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima  del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità  sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

Fonte immagine: Foto di Dmitry Abramov da Pixabay
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