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ETS E DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Ets e destinazione d’uso degli immobili: chiarimenti del Ministero del lavoro

La nota n 17314 del 17 novembre del Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla destinazione d'uso di immobili di ETS sul piano soggettivo e applicativo

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Con nota n 17314 del 17 novembre 2022 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sull'apprlicabilità dell'art 71 comma 1 del Dlgs n 117/2017 a mente del quale “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

Nel dettaglio, si risponde ad una associazione sportiva che ha realizzato campi da tennis e gioco su un terreno agricolo per chiarire "se la norma in parola riguarda esclusivamente le strutture già esistenti, ancorché con diversa destinazione urbanistica, o può essere interpretata estensivamente anche per la realizzazione di nuove strutture in cui svolgere le attività istituzionali (in questo caso sportive) dell’Ente, in zone omogenee con diversa destinazione di PRG e, quindi, in deroga agli strumenti urbanistici”. 

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1) Ets e destinazione d’uso degli immobili: chiarimenti sul profilo soggettivo

Secondo il Ministero l'art. 71 comma 1 del Dlgs n 117/2017 non prevede vincoli di incompatibilità con riferimento alla destinazione d’uso degli immobili utilizzati dagli Ets per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Vale a dire che sarà consentito agli Ets svolgere la propria attività nei locali di cui hanno la disponibilità senza doverne modificare la destinazione d’uso anche nel caso in cui questa risulti incompatibile con l’attività esercitata.

A fronte di un quesito posto dall’associazione sportiva dilettantistica che ha realizzato dei campi da gioco su un terreno agricolo, l’attenzione del ministero del Lavoro si rivolge alla possibile applicazione dell’art. 71 del Cts anche a “nuove strutture” con diversa destinazione di Prg in deroga agli strumenti urbanistici. 

Il documento di prassi, fornisce puntuali chiarimenti sia per quanto concerne il profilo soggettivo che quello applicativo. 

Sul piano soggettivo viene precisato che destinatari della misura agevolativa potranno essere le sole realtà qualificate come enti del Terzo settore:

  • organizzazioni di volontariato (Odv), 
  • associazioni di promozione sociale (Aps) trasmigrate,
  • Onlus ed enti non profit 
  • che accedono al Registro unico. 

Affinché un Asd possa beneficiare dell’articolo 71 del Cts, sarà necessario che l’ente sia in possesso della qualifica di Ets.

Ti consigliamo: Revisione legale Bilancio degli Enti del Terzo Settore

2) Ets e destinazione d’uso degli immobili: chiarimenti sul profilo applicativo

Per quanto concerne l’applicabilità sul piano oggettivo dell’articolo 71, comma 1, del Cdocie del terzo settore, il Ministero del Lavoro precisa che con tale disposizione si è voluta garantire una specifica tutela degli spazi utilizzati dagli Ets per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, contro scelte urbanistiche che potrebbero incidere negativamente sulle stesse. 

In questo senso, secondo il Ministero, la finalità perseguita dall’articolo 71 non è quella di disciplinare l’uso del territorio in quanto tale né di concedere all’Ets di modificare la destinazione d’uso di un locale.

Ne consegue che il beneficio previsto per gli Ets non potrà essere interpretato come deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi, né tantomeno come autorizzazione preventiva a svolgere qualsiasi attività costruttiva.

Ti consigliamo: Revisione legale Bilancio degli Enti del Terzo Settore

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