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AMMINISTRATORE SRL: LA SCELTA TRA COMPENSO O DISTRIBUZIONE UTILI

Amministratore srl: la scelta tra compenso o distribuzione utili

La retribuzione dell'amministratore puo' essere attraverso un compenso fisso o con la partecipazione agli utili: ma come scegliere?

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L’amministratore di una società a responsabilità limitata è una figura importante che svolge mansioni di direzione e organizzazione dell’azienda.

Ai sensi dell’art. 2389 c.c., “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. (1)
 Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione….”. 
Inoltre, l’art. 2364, riporta “Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria…3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;…”

Gli amministratori possono quindi essere remunerati sia con un compenso mensile che con la distribuzione degli utili.

1) I criteri per la scelta

La scelta tra un metodo o l’altro può dipendere da diversi fattori come, per esempio, la capacità dell’impresa stessa di generare profitti e quindi utili.

Il compenso è una somma di denaro che viene erogata all’amministratore, previa delibera dell’assemblea dei soci, tramite la busta paga oppure, in alcuni casi, attraverso la fatturazione con partita iva.

Questo sistema è la soluzione più utilizzata, in quanto permette all’amministratore di ottenere un reddito mensile sotto forma di busta paga, e consente alla società di poter dedurre ai fini fiscali il compenso erogato all’amministratore.

Bisogna però fare alcune considerazioni, sia di carattere fiscale che contributivo.

Dal punto di vista fiscale, il compenso dell’amministratore è tassato ai fini irpef secondo gli scaglioni, in cui l’aliquota massima raggiunge il 43% per redditi oltre i 50.000 euro.

Dal punto di vista contributivo, sul compenso sono dovuti contributi che variano in base all’importo del compenso stesso. Inoltre se l’amministratore svolge nella società, prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi anche alla gestione IVS e al relativo versamento dei contributi.

La distribuzione degli utili, invece, non presenta questi aspetti, in quanto si tratta di redditi di capitale che subiscono una ritenuta fiscale pari al 26% e sui quali non è prevista alcuna contribuzione previdenziale.

Infatti, l’assemblea dei soci può stabilire di distribuire gli utili generati dal bilancio. 

Questo sistema non comporta alcun costo da parte della società, in quanto non sono presenti nel bilancio i costi per i compensi amministratori, e questo permette di avere utili più elevati.

Anche in questa situazione, però, bisogna tenere presente alcuni aspetti:

  1. per avere la distribuzione di utili, la società deve produrre profitti; 
  2. l’utile viene incassato solo l’anno successivo alla sua maturazione, con l’approvazione del bilancio, non garantendo all’amministratore un flusso di reddito costante mensile come il compenso;
  3. l’impatto fiscale complessivo sarebbe pari al 43,76% percentuale che scaturisce dalla doppia imposizione fiscale: infatti l’utile, oltre a subire la tassazione del 26%, come reddito di capitale, è tassato come reddito d’impresa soggetto ad ires per il 24%.

Pertanto la scelta di un metodo o di un altro deve essere valutato tenendo presente diverse esigenze, effettuando anche simulazioni numeriche in modo da valutare e individuare la migliore scelta in base alle caratteristiche dell’azienda stessa e delle necessità dei soci.

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Commenti

Giovanni Cenzi - 30/09/2022

Mi sembra una analisi piuttosto superficiale, che può ingenerare confusione. Il compenso determinato come quota di partecipazione agli utili rimane comunque e sempre un "compenso" e come tale rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come confermano l'art. 50 del Tuir e dalle istruzioni alla compilazione del reddito nel quadro RC. Il riferimento assembleare alla attribuzione di utili all'amministratore assolve solamente alla funzione di "commisurazione" del "quantum" del compenso, ma non interferisce sulla "natura" della somma corrisposta. Quindi il compenso sarà tassato in busta paga e con la contribuzione ordinaria, ma non con la ritenuta prevista per i redditi di capitale.

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