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IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: CREDITO D’IMPOSTA ABOLITO IL VINCOLO DE MINIMIS

Imprese non energivore e non gasivore: credito d’imposta abolito il vincolo de minimis

Con il decreto semplificazioni viene abolito il vincolo UE de minimis: un esemplificazione operativa del computo del credito per le Imprese non energivore e non gasivore

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Il Legislatore in sede di conversione del Decreto Semplificazioni LEGGE 4 agosto 2022, n. 122  pubblicata in GU n.193 del 19-8-2022, ha apportato una modifica alla norma introduttiva dell’agevolazione a favore della platea dei beneficiari. 

L’importo del bonus fruibile prima di tale novella, era vincolato al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato de minimis disciplina che, come noto, prevede il riconoscimento di un massimo di 200.000 euro di contributi complessivi per impresa nel corso di un triennio. 

Per effetto dell’abrogazione del comma 3-ter dell’art. 2 del D.L. n. 50/2022 (convertito dalla Legge n. 91/2022) ad opera dell’art. 26-bis del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) tale limite è stato eliminato.

Il rispetto della normativa de minimis avrebbe, inoltre, determinato un aggravio degli adempimenti posti a carico delle imprese. 

La modifica comporta come diretta conseguenza l’estensione della platea dei papabili beneficiari di un bonus che, a ben vedere, persegue il (non scontato) “nobile” fine di sollevare le imprese dall’inasprimento del costo della materia prima.

Il seguente contributo analizza il credito d’imposta spettante alle imprese cosiddette non energivore e non gasivore[1] ai sensi del DM 21.12.2017, rinviando ad un successivo articolo l’agevolazione prevista per le altre imprese. 

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1) Credito d’imposta energia spettante alle imprese diverse da quelle energivore

La norma riconosce alle imprese de quo, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022 (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022). 

Non è stato previsto alcun credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022.

Computo

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media dei costi riferita

  • al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022, 
  • al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022. 

al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Semplificazione “operativa”

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l’importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente.

2) Credito di imposta gas spettante alle imprese diverse da quelle gasivore

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto, invece, un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo e terzo trimestre solare del 2022 (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022).

Computo

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media riferita

• al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022, 

• al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022

dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Semplificazione “operativa”

Anche per il credito gas, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica:
  • l’importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente.

3) Modalità di fruizione dei crediti e tassazione

I crediti in esame possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte entro il 31.12.2022 ovvero, ceduti entro a terzi il 31.12.2022 previa apposizione del visto di conformità.

Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette sebbene l’obbligo di riporto nel Quadro RU del modello Redditi. 

Si rammenta, infine, che l’accesso è automatico non essendo prevista alcuna comunicazione preventiva.


Una misura, dunque, a parer di chi scrive vantaggiosa e fruibile in maniera agevole.

Si auspica che il Legislatore con l’arrivo delle temperature autunnali, ahinoi, non cambi orientamento circa le condizioni e le modalità di fruizione ivi analizzate.

 

 

[1] Cfr. artt. 3 e 4 del DL 21/2022 e art. 2 del DL 50/2022. Rimandando art. 3 del DM 21.12.2017 per le specifiche, in sintesi, sono energivore  le che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano in alcuni specifici settori. Mentre sono gasivore le imprese forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente: 1. operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541; 2. hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

4) Articoli e fogli di calcolo correlati

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