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SOCIETÀ COOP: I RISTORNI E IL BILANCIO 2023

Società coop: i ristorni e il bilancio 2023

Il bilancio delle società cooperative dal 1 gennaio 2023: i ristorni e la prevalenza della mutualità alla luce degli emendamenti dell'OIC di giugno 2022

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La cooperativa rappresenta una forma societaria da sempre attenzionata nel tessuto imprenditoriale e sociale del nostro Paese, per la natura della finalità a mutualità prevalente che la distingue rispetto ad altre forme giuridiche. Si ricorda che, i capisaldi del sistema cooperativistico sono:

  • mutualità;
  • solidarietà;
  • democrazia

In ragione del tipo di scambio mutualistico, la cooperativa svolge l’attività prevalentemente nei confronti dei soci, dei consumatori o degli utenti di beni o servizi, e si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell’attività, delle prestazioni lavorative o degli apporti di beni o servizi dei soci[1].

La Fondazione OIC il 9 giugno 2022 ha pubblicato il documento definitivo diretto a disciplinare talune specificità giuscontabili delle società cooperative prevedendo gli emendamenti ai principi contabili OIC 28, 9 e 12.   In questo contributo, si rappresentano le modifiche alle regole di comportamento contabile legate a:

  • classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa[2];
  • regole di contabilizzazione dei ristorni;
  • informativa di bilancio.

Detti emendamenti dovranno applicarsi a partire dai Bilanci 2023 (dal 1° gennaio 2023).

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1) Il capitale sociale delle cooperative

In corrispondenza delle previsioni della Legge 59 del 1992, l’OIC introduce un nuovo paragrafo, 9A , all’OIC 28 che integra sotto il profilo del trattamento contabile  e la classificazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa. Strumenti questi,  voluti dal legislatore con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica[3]. Sulla base della tipizzazione operata dalla norma, l’OIC  integra contabilmente le fattispecie di partecipazione al capitale sociale prevedendo tali categorie al pari degli altri[4].


2) Il trattamento contabile dei ristorni

La novità principale del documento è legata al trattamento contabile dei ristorni fino ad oggi non regolamentato. 

Il ristorno è un istituto tipico che caratterizza il sistema cooperativo e si sintetizza nell’attribuzione al socio del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa in funzione della partecipazione del socio alla vita ed all’attività della cooperativa[5].

L’assenza di una norma ad hoc ha generato differenze di trattamento nella prassi contabile: alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili. 

Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based con focus sull’esistenza, o meno, dell’obbligazione nell’atto costitutivo, statuto e/o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nello specifico, l’OIC con il fine di individuare un comportamento contabile condiviso ed uniforme ha definito le linee guida sulla base di due ipotesi possibili:

  • mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci: questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile:
Utile d'esercizio(SP)
Ripartizione utile da destinare al ristorno
aSocio X c/ristorno SP......
  • previsione dell’obbligo nell’atto costitutivo, statuto o regolamento: il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con i soci.
Costo (storno di ricavo) (CE)
Attribuzione socio X ristorno di competenza
aSocio X c/ristorno SP......

La statuizione di una regola univoca di trattamento contabile favorisce la comparabilità dei bilanci del sistema cooperativo nel tempo e nello spazio e garantisce la rappresentazione corretta del delicato e rilevante istituto del ristorno.

3) L’informativa di bilancio

Il documento in commento interviene anche sull’informativa di bilancio relativamente alla rappresentazione della condizione della prevalenza della mutualità (o meno), dando evidenza ai parametri contabili previsti dalla norma[6]:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, di cui al primo comma, punto B9, articolo 2425, c.c., computate le altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi, primo comma, punto B7, articolo 2425, c.c., ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui. primo comma, punto B6 dell'articolo 2425, c.c.       

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Ai sensi dell’articolo 2545- sexies del Codice civile devono essere riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Quest’ informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa[7].

Sul punto dell’informativa di bilancio, l’OIC ha inteso confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa tenute quindi a fornire le informazioni inerenti la prevalenza della mutualità in calce allo stato patrimoniale.

4) NOTE

[1] Cfr. Art. 2512 c.c.

[2][2] Cfr. Legge 59 del 1992, art. 4 “Soci sovventori” e art. 5 “Finanziamenti dei soci e dei terzi”

[3] Cfr. Relazione allo schema di D.lgs. recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

[4] Cfr. art. 4 “Soci sovventori” e art. 5 “Finanziamenti dei soci e dei terzi” L. n.59/1992

[5] A differenza dei dividendi, i ristorni non proporzionali alle quote di capitale bensì sono rapportati agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio.

[6] Si tratta delle specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex artt. 2513 e 2545-sexies del Codice civile (OIC 12).

[7] Le società cooperative che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del Codice civile, qualora non redigano la nota integrativa, forniscono le informazioni di cui agli articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile in calce allo stato patrimoniale.

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