HOME

/

DIRITTO

/

TERZO SETTORE E NON PROFIT

/

IL BILANCIO DEGLI ENTI TERZO SETTORE: LE SCADENZE PER LA REDAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO

Il bilancio degli Enti Terzo Settore: le scadenze per la redazione e deposito del bilancio

Deposito bilancio enti del terzo settore entro 90 giorni dall'iscrizione al Runts : ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro con nota del 5 aprile 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ha fatto emergere la necessità di fornire chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative sul bilancio degli ETS:

  • sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS, 
  • sia con riguardo alle ODV e alle APS, attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione, ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 2 del Codice.

Ricordiamo che l’art. 13, commi 1 e 3 prevede l’obbligo per tutti gli Enti del Terzo Settore con ricavi, proventi o entrate superiori a 220.000 euro annui di redigere il bilancio d’esercizio costituito da: 

  • Stato Patrimoniale; 
  • rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente; 
  • relazione di missione. 

Diversamente, per gli Enti del Terzo settore più piccoli, con entrate sotto i 220.000 euro annui, il bilancio può essere redatto utilizzando il cosiddetto rendiconto per cassa.

Con la Nota 5941 del 5 aprile il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti riepilogando con una pratica tabella i tempi di redazione e deposito dei bilanci per gli ETS.

Per approfondire ti consigliamo l'ebook  Bilanci e rendiconti Enti del Terzo settore 2022

1) Deposito bilancio ETS: gli obblighi per i neo iscritti e per le ODV e ASP

Molti professionisti e operatori del settore si sono interrogati sulle problematiche collegate all’adozione dei nuovi schemi di bilancio per gli ETS e alle modalità di deposito. Il Ministero del Lavoro con una nota dello scorso 5 aprile ha fornito alcuni chiarimenti.

La Nota 5941 del 5 aprile ha specificato che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo, in quanto comporta l’attribuzione della qualifica di ETS all’organizzazione iscritta, conformemente al dettato dell’articolo 4, comma 1 del Codice, che individua tra gli elementi costitutivi della figura giuridica dell’ETS appunto l’iscrizione al registro unico nazionale.

Da ciò deriva che per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione. 

Per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione [articolo 8, comma 5, lettera c) del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020]. 

Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020.

Resta naturalmente aperta la possibilità che l’ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l’iscrizione al RUNTS, abbia deciso di conformare il proprio bilancio al modello recato dal D.M. n. 39/2020. 

Per la redazione del bilancio ti consigliamo il foglio di calcolo Bilancio Enti del terzo Settore

Chiarito che per gli enti di nuova iscrizione l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno, si può configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare), in coerenza con l’orientamento espresso nella ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021 concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale. 

Venendo alle ODV e ASP, viene specificato che, l’avvio, a partire dallo scorso 22 febbraio dei procedimenti di verifica post -trasmigrazione riguardanti gli enti iscritti nei preesistenti registri di settore, è destinato ad impattare sull’effettiva agibilità dell’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del codice, deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. 

Nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose ODV e APS si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022. 

Tuttavia, sottolinea il ministero, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. 

Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.

Il principio di trasparenza sorregge anche il deposito dei bilanci delle ONLUS che hanno conseguito l’iscrizione al RUNTS secondo la procedura declinata nell’articolo 34 del D.M. n. 106/2020.

La nota specifica che, qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall’ufficio) il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell’ente entro 90 giorni dall’iscrizione. 

Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del Codice, in questo caso, si deve considerare già cogente l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell’ETS entro la data del 30 giugno 2022. 

Tale obbligo riguarda anche le ONLUS, secondo quanto già espresso nella nota di questa Direzione n. 11029 del 3 agosto 2021.

Di seguito una tabella di riepilogo con gli obblighi e le scadenze

Visita il Focus dedicato agli Enti del Terzo Settore


BILANCI ETS


Iscrizione RUNTSRedazione bilancioDeposito bilancio RUNTS
Enti costituiti nell'anno 2022 che ottengono iscrizione al RUNTS e tenuti a redigere il bilancio di esercizio (periodo di attività superiore ai 3 mesi)Entro il 30 settembre dell'anno 2022:Approvano alla fine dell'anno 2022 il bilancio di esercizio secondo i modelli ex d.m. 39/2020Depositano entro il 30/6/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
Dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno 2022:Possono chiudere alla fine dell'anno 2023 il bilancio comprendente anche gli ultimi 3 mesi dell'anno 2022. Utilizzano i modelli ex d.m. 39/2020.Depositano entro il 30/6/2024 il bilancio relativo all'anno 2023 che comprenderà anche gli ultimi 3 mesi del 2022
Enti costituiti prima dell'anno 2022 che ottengono l'iscrizione al RUNTS nel corso dello stesso (enti preesistenti privi delle qualifiche APS, ODV, Onlus)Entro il 30 settembre dell'anno 2022Approvano alla fine del 2022 il bilancio di esercizio secondo i modelli ex d.m. 39/2020Depositano entro il 30/6/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
Dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno 2022:Possono chiudere alla fine dell'anno 2022 il bilancio di esercizio utilizzando modelli non ex d.m. 39/2020Depositano entro il 30/6 /2023 il bilancio relativo all'anno 2022 (anche se redatto con modulistica non ex d.m. 39/2020)
ODV/APS coinvolte nella trasmigrazioneOttengono il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS nel corso del 2022Approvano secondo la tempistica prevista il bilancio di esercizio 2021 utilizzando i modelli ex d.m. 39/2020Depositano entro 90 giorni dall'iscrizione il bilancio 2021; Depositano entro il 30/6/2023 il bilancio dell'anno 2022.
OnlusPossono chiedere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo successivo all'autorizzazione della Commissione UEApprovano i bilanci di esercizio 2021 e seguenti utilizzando i modelli ex d.m. 39/2020 indipendentemente dal momento dell'iscrizione al RUNTS.Se iscritti nel 2022: Bilancio 2021: deposito entro il 30/06/22 per gli enti iscritti entro tale data; entro 90 gg. dall’iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/22 se il bilancio 2021 non era allegato alla domanda di iscrizione. Se iscritti nel 2023: Bilancio 2022: deposito entro il 30/06/2023 per gli enti iscritti entro tale data; entro 90 gg. dall’iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/23 se il bilancio 2022 non era allegato alla domanda di iscrizione

Fonte: Ministero del Lavoro


Sugli ETS ti consigliamo: Bilanci e rendiconti Enti del Terzo settore 2022 eBook

2) ETS di piccole dimensioni: facoltativo il bilancio comparativo

Con la nota di cui si tratta viene inoltre fornito un chiarimento per gli ETS di piccole dimensioni.

In particolare, si chiarisce che per gli ETS con ricavi/rendite inferiori a 220mila euro, resta facoltativo presentare il bilancio comparativo 2020. Per gli Enti del Terzo settore più piccoli, il bilancio potrà essere redatto utilizzando il cosiddetto rendiconto per cassa.

La nota ministeriale specifica che il principio contabile OIC n. 35, che si applica agli ETS che redigono il bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice (comprensivo pertanto di stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione), ha previsto, quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparativo 2020, così da evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio. 

Il Ministero ha considerato ragionevole estendere tale semplificazione anche agli Ets che redigono il rendiconto per cassa in quanto coerente con uno dei fondamentali principi di graduazione degli obblighi di rendicontazione in ragione della dimensione economica dell’attività svolta dall’ente evidenziati dalla Legge n. 106/2016.


Sugli ETS ti consigliamo: Bilanci e rendiconti Enti del Terzo settore 2022 eBook

3) ETS e relazione organo di controllo: il CNDCEC pubblica un modello

Con notizia pubblicata il13 aprile sul proprio sito internet, il CNDCEC informa che è stato pubblicato un documento con il modello della relazione all’assemblea degli associati redatta dall’organo di controllo, anche monocratico, degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle norma di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2020.

Spetterà all’organo di controllo considerare se il sistema contabile adottato sia coerente con i limiti dimensionali previsti dall’articolo 13 del Dlgs 117/2017 CTS.

Sarà compito dell’organo di controllo verificare che il bilancio d’esercizio sia redatto in conformità ai nuovi schemi e in linea con il principio contabile OIC n 35 degli enti del Terzo settore.

L'organo di controllo dovrà evidenziare l’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 30, comma 7 del CTS.

A tal fine, all’interno della relazione, occorrerà specificare le modalità con cui si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sulla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e sul perseguimento delle attività di interesse generale e diverse. 

Sugli ETS ti consigliamo: Bilanci e rendiconti Enti del Terzo settore 2022 eBook

Allegato

Nota n 5941 del 5 aprile 2022
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RIFORMA DELLO SPORT · 19/04/2024 Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio

Progetto sport di tutti rivolto a ASD e SSD con agevolazioni per progetti volti a valorizzare lo sport delle categorie giovanili fragili: domande su apposita Piattaforma

Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio

Progetto sport di tutti rivolto a ASD e SSD con agevolazioni per progetti volti a valorizzare lo sport delle categorie giovanili fragili: domande su apposita Piattaforma

Riforma del Codice di Terzo settore. Novità in arrivo

Rivoluzione nel terzo settore: le nuove frontiere della riforma 2024

5xmille ONLUS e ASD: domande entro il 10 aprile

Le Entrate pubblicano l'elenco permanente 2024 delle ONLUS ai fini del 5xmille. Riepilogo delle regole per tutti gli enti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.