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CASSA INTEGRAZIONE 2022: I NUOVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELLE AZIENDE

Cassa integrazione 2022: i nuovi obblighi contributivi delle aziende

Riepilogo dei contributi ordinari e contribuzione addizionale per gli ammortizzatori sociali dopo la legge di bilancio 2022. Messaggio Inps n. 637 2022

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La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 di bilancio 2022 ha riformato ampiamente  il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disciplinati dal D.lgs n. 148/2015  . Il principio di  fondo è la protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro. 

Lo ribadisce l’INPS nel messaggio n.  637- 2022  in cui si fornisce una sintesi dei nuovi obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a seguito della revisione della disciplina. 

Il messaggio precisa anche che le istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi UNIEMENS saranno comunicate con una successiva circolare.

 Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, i datori di lavoro interessati si atterranno alle  procedure già in vigore,  valide al 31 dicembre 2021.

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1) Integrazioni salariali: novita sui lavoratori interessati

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali ( si ordinari che straordinarie) tutti i lavoratori subordinati,

  1. sia a tempo pieno che parziale, 
  2. compresi i lavoratori con contratto di apprendistato (di1,2,e 3 livelloi)  e
  3.  i lavoratori a domicilio (cfr. l’art. 2128 c.c. e l’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).

I datori di lavoro sono  quindi tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali considerando il personale sopracitato,  in forza alla data del 1 gennaio 2022.

Restano esclusi dalle integrazioni salariali  CIG e FIS i dirigenti. In relazione ai Fondi di solidarietà il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e degli obblighi contributivi solo se espressamente previsto dai decreti istitutivi dei Fondi stessi.

2) Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, non è stata modificata tranne sulla platea dei lavoratori vista sopra e con le particolare riduzione del contributo addizionale.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS) CONTRIBUZIONE E AZIENDE INTERESSATE 

Sono tenuti al versamento della contribuzione per CIGS :

i datori di lavoro del settore industriale  ed edilizia (destinatarie di CIGO) che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, 

I datori di lavoro  degli altri settori produttivi  con lo stesso  requisito dimensionale (destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

La contribuzione ordinaria  richiesta è   pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui


  • lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e
  • lo 0,30% a carico del lavoratore.


ATTENZIONE:  è prevista la riduzione della contribuzione  per il 2022 dello 0,63% per le imprese  con dipendenti pari o superiore a 15 (pari quindi allo 0,27%)

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e  del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali


CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista cioè

  • 9% per periodi integrazione fino a 52 settimane in un quinquennio
  • 12%  oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio
  • 15% oltre 104 settimane  in un quinquennio

Dal 2025 entrerà in vigore una riduzione  per le aziende che non utilizzerano per almeno 24 mesi la cassa integrazione.

3) Fondo di integrazione salariale (fis) nuovo ambito e contribuzione dovuta

La Legge n. 234/2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha novellato l’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015), inserendo il comma 2-bis “:

dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano" Sono comprese le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politico

Il contributo ordinario è  pari allo 

•    0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti,

•    0,80 per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, l

ripartit0 tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e di un terzo.

ATTENZIONE : PER IL 2022   è prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);

- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE 

La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS  resta confermata al  4% delle retribuzioni perse ma a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà ridotta del 40% , quindi pari al 2,4% “ per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi,  dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

Riepilogo contributo finanziamento ordinario FIS:

 Dimensione aziendale

Aliquota

Contributo 2022

Aliquota

Contributo dal 2023

fino a 5 dipendenti

0,15%

0,50%

oltre 5 dipendenti

0,55%

0,80%

più di 15 dipendenti 

0,69%

0,80%

oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica) 

0,24%

0,80%

4) Fondi solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, per assicurare  una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente   e sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, i Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.

 In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Quindi  nel periodo che precede l'adeguamento dei singoli decreti  sui Fondi di solidarietà  i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dagli statuti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario.

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

5) CISOA per i lavoratori della pesca .

Dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono  ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca  armatori e proprietari armatori, imbarcati .

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento  è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

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