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IL CONTRATTO DI CALL-OFF STOCK

Il contratto di call-off stock

Il DLgs n 191/2021 ha recepito la Direttiva 2006/112/CE con oggetto il contratto di call off stock. Vediamo quando si realizza tale fattispecie

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La norma comunitaria

Con il d.lgs. 5 novembre 2021, n. 192, è stato recepito il contenuto dell’art. 17-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che ha per oggetto il contratto di call-off stock

Mediante questa tecnica, un soggetto passivo può trasferire propri beni all’estero senza che ciò costituisca una cessione a titolo oneroso: 

  • il cedente italiano può trasferire i beni ad un cessionario comunitario (ovvero, all’incontrario, può ricevere merce da un operatore domiciliato in altro Stato dell’Unione europea) in regime di neutralità fiscale
  • ma  il passaggio di proprietà e il relativo obbligo impositivo sussiste soltanto nel momento in cui il cliente/cessionario/depositario effettua il prelievo dei beni dal magazzino per far fronte a esigenze di rivendita o di produzione.

All’inverso il trasferimento in Italia di beni da altro Stato dell’Unione europea, se fatto in regime di call-off stock, non è considerato acquisto intracomunitario fino a quando la merce permane in proprietà del soggetto passivo

  • soltanto il prelievo dal deposito fatto dal cliente italiano identifica l’acquisto intracomunitario, 
  • con l’obbligo di osservare gli obblighi in materia, senza che l’operatore comunitario debba ivi richiedere l’attribuzione della locale partita IVA.

Pur se la norma è stata espressamente recepita nell’ordinamento nazionale soltanto ora, la suddetta direttiva disciplina l’istituto già a decorrere dal 1.1.2020.

La circolare 31 dicembre 2009, n. 58/E, ha precisato: se le disposizioni contenute nella direttiva sono “sufficientemente dettagliate e tali da consentire la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell’adozione del normale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno … appaiono suscettibili di immediata applicazione”.

La norma agevolativa ha una durata massima di 12 mesi.

AVVERTENZA

Dal 1° gennaio 2020 il numero di partita IVA del cessionario (valido nell’archivio VIES) e la compilazione del modello INTRASTAT sono i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità della cessione intracomunitaria. In assenza tali condizioni va applicata l’IVA.  Sono invariati i presupposti dell’acquisto intracomunitario.

1) I caratteri del contratto di call of stock

Il mero trasferimento dei beni in altro Stato dell’Unione europea ai fini di una successiva cessione non è qualificato come “cessione a se stesso” (cessione intracomunitaria assimilata), se sono presenti le seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo nazionale, o da un terzo che agisce per suo conto, in  altro Stato comunitario, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva al loro arrivo, ad un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisirne la proprietà in conformità agli accordi contrattuali pattuiti tra le parti;
  • il soggetto passivo nazionale che trasferisce i beni nello Stato di destinazione non ha stabilito qui la sede della propria attività economica né dispone di una propria stabile organizzazione;
  • il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni deve essere identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di destinazione dei beni; il numero identificativo deve essere noto all’operatore nazionale già nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto passivo nazionale:
    1. annota il trasferimento dei beni uno specifico registro di cui all’art. 50, comma 5-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ove evidenzia i beni spediti o trasportati in regime di call-off stock e i successivi prelievi fatti dal cliente/depositario;
    2. inserisce nell’elenco INTRASTAT l’identità del depositario con il relativo numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro di destinazione dei beni.

La consegna della merce deve essere effettuata nel magazzino del cliente comunitario ovvero in altro luogo da questi segnalato ma a condizione che questi sia l’unico soggetto che detiene il diritto di esclusiva nell’acquisto di tali beni. Anche l’acquirente/depositario comunitario deve annotare gli arrivi e i prelievi dei beni in apposito registro, ma l’omissione non pregiudica l’applicazione delle regole di call-off stock.

La cessione intracomunitaria è effettuata in regime di call-off stock se la proprietà è trasferita al destinatario dei beni, o al soggetto che lo ha sostituito (il cui nome figura nel suddetto registro), entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nell’altro Stato: la cessione si considera effettuata con il trasferimento della proprietà della merce.

AVVERTENZA

La “sospensione” del trasferimento effettivo ha la durata massima di 12 mesi, decorrenti dal giorno dell’arrivo dei beni nello Stato comunitario verso il quale sono stati spediti o trasportati, e non dalla data della spedizione o dell’invio.

Se, entro 12 mesi dall’arrivo, i beni non sono stati prelevati per le esigenze gestionali del cliente/depositario, nel giorno successivo alla scadenza si configura il “trasferimento dei beni della propria impresa a destinazione”, di cui all’art. 17 della direttiva 2006/112/CE, con obbligo di aprire la posizione IVA nello Stato in cui i beni sono stati inviati. 

Il trasferimento non si considera avvenuto, e quindi non sussiste l’obbligo di osservare la regola di fatturazione se, dall’apposita annotazione eseguita nel registro di carico e scarico risulta che i beni ancora presenti a tale data sono stati rispediti all’operatore nazionale ovvero se sono stati spediti o trasportati presso altro soggetto depositario, sempre applicando il regime di call-off stock, annotando la sostituzione nel suddetto registro e presentando l’elenco INTRASTAT. 

L’annotazione e la trasmissione del modello INTRASTAT devono essere eseguite sia dal depositario originario sia da quello nuovo.

Nel momento in cui avviene il prelievo (e, in ogni caso, il giorno successivo al 12° mese dalla data dell’arrivo al destinatario della merce invenduta o non riconsegnata) si perfeziona il passaggio del diritto di proprietà per cui:

  • l’operatore nazionale realizza la cessione intracomunitaria;
  • l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nello Stato di destinazione.

La cessione intracomunitaria si realizza:

  1. il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’arrivo, se entro tale termine i beni non sono stati ceduti al depositario o al soggetto che lo ha sostituito;
  2. nel momento in cui, entro 12 mesi dall’arrivo dei beni, viene meno una delle condizioni indicate all’art. 41-bis, comma 1;
  3. prima della cessione, se entro il periodo di 12 mesi citato, i beni sono ceduti a un soggetto passivo diverso dal destinatario;
  4. prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro 12 mesi dall’arrivo a destinazione, i beni sono spediti o trasportati in altro Stato.

Se dopo 12 mesi dalla consegna la merce non è stata ceduta al depositario o non è stata rispedita al mittente, si realizza la cessione intracomunitaria assimilata, trattandosi di “trasferimento a se stesso” con conseguente obbligo dell’operatore depositante di richiedere ivi l’attribuzione della partita IVA e di osservare la normativa vigente in tale Stato.

Non si realizza il “trasferimento dei beni a sé stessi”, se il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e se i beni sono stati rispediti allo Stato comunitario di provenienza entro il termine di 12 mesi dal loro arrivo presso il magazzino del depositario e il depositante annota la rispedizione nell’apposito registro.

2) La decadenza della condizione sospensiva

Il regime di sospensione viene meno nei seguenti casi:

  1. i beni sono stati distrutti, persi o rubati;
  2. il depositario originario è stato sostituito con altro soggetto, nel rispetto delle condizioni di call-off stock e dell’obbligo di annotazione nell’apposito registro;
  3. i beni sono ceduti in altro Stato membro. 

Il depositante può regolarizzare la propria posizione osservando le regole previste per il “trasferimento dei beni a se stesso” per cui deve richiedere l’attribuzione della partita IVA nello Stato di destinazione dei beni e osservare gli obblighi IVA ivi vigenti.

IL MOMENTO IMPOSITIVO DELLA CESSIONE ASSIMILATA 

Beni ceduti a soggetto diverso dal cliente/depositario: prima della cessione.

Beni trasferiti in Stato membro diverso da quello di provenienza: prima della spedizione e del trasporto.

Beni oggetto di distruzione, perdita o furto: giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti o, se non è possibile stabilire tale data, giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

3) Il registro dei movimenti

Il comma 3 dell’art. 243 della direttiva 2006/112/CE obbliga il cedente/depositante ha di tenere “un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione” del precedente art. 17-bis. Le annotazioni devono avere il contenuto previsto dall’art. 54-bis della stessa.

Le annotazioni dell’operatore nazionale

  • lo Stato di partenza dei beni;
  • la data di spedizione o trasporto;
  • il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
  • la data di arrivo dei beni presso il deposito;
  • lo Stato membro verso cui i beni sono stai spediti o trasportati, numero di identificazione IVA del depositario con l’ indirizzo del deposito in cui i beni sono stati immagazzinati;
  • la descrizione, quantità     e valore dei beni arrivati nel deposito; 
  • la descrizione, quantità dei beni ceduti, con relativa base imponibile, quale risulta dal prelievo fatto dal cliente/depositario con il numero di identificazione IVA dell’acquirente;
  • la data della cessione ed estremi della fattura;
  • per i beni rispediti al proprietario/depositante, la descrizione, quantità e valore e data di rispedizione ovvero altro evento indicato all’art. 17-bis, paragrafo 7; se i beni sono spediti in altro Stato comunitario, base imponibile estremi della spedizione.

Il cliente/depositario deve tenere un apposito registro, come previsto dal citato art. 54-bis.

Le annotazioni del cessionario/depositario

  • il numero di identificazione IVA del proprietario/depositante che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
  • la descrizione e quantità dei beni assegnati;
  • la data di ricevimento dei beni a lui assegnati nel deposito;
  • la data di prelievo dei beni e relativa base imponibile;
  • data dell’acquisto intracomunitario ed estremi della relativa fattura;
  • la descrizione e quantità dei beni che sono prelevati dal deposito per essere restituiti al proprietario o trasferiti altrove;
  • la descrizione e quantità dei beni distrutti, mancanti o rubati con relativa data di accertamento dell’evento


Sulla comunicazione delle operazioni in regime di call-off stock nel modello intrastat 1-sexies ti consigliamo di leggere questo articolo: Call-off stock e novo modello Intrastat 2022.

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