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IL DECRETO MAGGIO AIUTERÀ DAVVERO LE START-UP?

Il Decreto Maggio aiuterà davvero le Start-up?

Le misure a favore delle start-up previste dal decreto rilancio

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Il Decreto Maggio sopranominato “DL Rilancio” – finalmente pubblicato – prevede diversi articoli dedicati al mondo delle Start up.

Il decreto ha avuto un vero e proprio excursus sia a livello di tempistiche, che di procedure e passaggi tra Camere, ma soprattutto modifiche, ed in questo caso, profonde e consistenti rimaneggiamenti sia pro che a danno delle start-up. Nello specifico, prima del Decreto definitivo – ultima stesura – ci sono state 2 bozze molto diverse tra loro: quella del 10 maggio e quella del 13 maggio.

Nella prima, quella del 10 maggio, l’articolo che riguardava il mondo delle start up era il 46 ed aveva il seguente titolo che a prima vista sembrava molto rassicurante: 

“RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE”. 

Ancor di più qualora ci si imbattesse nella lettura della primissima riga (COMMA 1): «Per il rafforzamento […] degli interventi in favore delle start-up innovative […] sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 80 milioni». Nella seconda bozza, ovvero quella del 13 maggio, veniva previsto un tetto di 100 milioni. Ora, con il nuovo Decreto definitivo, nell’art. 38 tale somma resta confermata.

1) Le misure a favore delle start-up nel decreto Rilancio

Ma meglio andare nel dettaglio, elencando schematicamente i punti con i quali il DL interverrebbe nell’economia delle start up:

  • Secondo il comma 2 art.46 del primo “disegno” (10 maggio) nel 2020 sarebbero destinati 20milioni di euro di agevolazioni tramite contributi a fondo perduto «finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels ed altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative» – poi mutati in 10 milioni nella seconda bozza (13 maggio) – confermati sempre nell’art. 38 comma 2 dell’ultimo e definitivo Decreto.
  • Nel comma 3 art. 46 della prima bozza erano previsti 150 milioni di euro, nella seconda al Fondo di sostegno al venture capital mutavano in 200 milioni di euro per far fronte agli investimenti del capitale, anche mediante «l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito». Nel Decreto definitivo vengono anche in questo caso confermati i 200 milioni.

La motivazione che spinge a sottoscrivere il primo comma nell’art. 46 delle 2 bozze poi divenuto comma 1 dell’art 38 del DL definitivo (i 100 milioni) riguarderebbe proprio la natura del business di una start up diverso da tutti i modelli che contraddistinguono le altre società: l’amalgama di idee innovative. Ed è proprio per questo che le start up hanno maggior bisogno di liquidità, soprattutto per “scalare il mercato”. Su questo non ci piove, e pertanto il DL anticipava implicitamente con i primi 2 commi ed ora conferma con il DL definitivo la necessità di evolvere lo strumento Smart & Start Italia, che potrà in talune circostanze essere convertito da strumento in debito a equity volto a rinforzare la patrimonializzazione della startup e favorire l’ingresso di nuovi soci.

Così facendo la capitalizzazione delle imprese «potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale». Dunque, via libera a investitori ed Aucap, garantendo così la patrimonializzazione della start up e concedendo la «liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business». Non solo, ma con il secondo comma dell’art.46 delle due prime bozze ed art. 38 del DL definitivo si appoggia a smart&start l’elemento del contributo a fondo perduto (i 10 milioni) per «facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, accelleratori, università, innovation hub ecc.».


2) Il rimando ai decreti attuativi per far partire le agevolazioni

Ma a livello “pratico” come si accederebbe a queste somme? Di seguito la risposta, divenuta ormai quasi un ritornello insistente nella maggior parte dei 3 Decreti: «con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto […] sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma». Insomma, altro tempo …

Ulteriore dato interessante nella genesi e passaggio del DL Rilancio tra la prima e la seconda stesura è la soppressione di ben 6 commi dell’art.46 della prima bozza e la novità di altri 6 commi nella seconda versione. Di seguito l’analisi: 

  • I COMMI 4 e 5 della prima bozza avrebbero introdotto una “moratoria temporanea” di 12 mesi tra startup/PMI e banche: 
  • le aperture di credito a revoca – quando la banca in qualsiasi momento ha il diritto di revocare il finanziamento – non possono essere né revocate né cancellate
  • i prestiti non rateali con scadenza il 30 settembre 2020 sono prorogati per un massimo di 12 mesi
  • tutti i pagamenti rateali derivanti da prestiti, mutui o finanziamenti sono sospesi per un massimo di 12 mesi.

Come accennato, questi 2 commi venivano soppressi nella seconda bozza e non compaiono nel DL definitivo: agghiacciante!

COMMA 6: le startup innovative vengono equiparate alle università e istituti di ricerca secondo l’art.1 comma 200 della legge 160/2019 lettera c – di seguito riportato: «le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con universita’ e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare». Come si traduce? Se il mio fornitore è una startup e accedo al credito di imposta R&S, sul suo costo di 100 euro ottengo 150 euro di credito d’imposta. Tale comma nella seconda bozza diveniva il 4 per poi essere confermato nel DL definitivo come comma 4 dell’art.38.

  • COMMA 7: nella prima bozza si proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. Nella seconda bozza veniva soppresso. Ora ritornato nel DL pubblicato nel comma 5 art.38. 
  • COMMA 8: nella prima bozza Dal Fondo di Garanzia PMI venivano riservati 200 milioni di euro per le start up innovative: sembrerebbe quindi un cortocircuito che avrebbe sfavorito sia le PMI sia le imprese che avessero voluto o avrebbero richiesto il finanziamento di 25 mila euro alle banche. Nella seconda bozza mutava nel comma 5. Nel DL definitivo confermato nel comma 6 art.38.
  • DAL COMMA 9 ALL’11: nella prima bozza si introduceva un regime fiscale agevolato nei confronti solamente di persone fisiche che avrebbero voluto investire in startup o PMI innovative. Ciò sarebbe potuto essere positivo anche per un eventuale Aucap della startup coinvolta, se si tiene conto che il comma prevedeva una detrazione di imposta pari al 50% della somma investita dal presunto investitore nel capitale sociale. Ma da considerare che «l’investimento massimo detraibile non deve superare 100.000 euro» e un holding period di almeno 3 anni. Utile quindi per favorire il Capitale e quindi la crescita della startup. Soppresso nella seconda bozza, mentre ritorna nel DL definitivo come comma 7 dell’art. 38.
  • COMMA 12: nella prima bozza riguardava sempre gli eventuali investitori, in questo caso quelli esteri (non Ue), che avrebbero avuto intenzione di investire nel capitale della startup. Si prevedeva quindi che avrebbero potuto accedere al “visto” previsto dalla Legge di Bilancio 2017 i «cittadini non Ue che effettuano un investimento» o di 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine o 1 milione di euro in società di capitali italiane – 500mila euro nel caso di startup innovative oppure 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. In tal caso ci sarebbe stato sicuramente l’ennesimo blocco burocratico, in quanto le modalità e procedure di candidatura per il nulla osta sarebbero state rimesse ad un decreto attuativo, ed «emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Ministro dell’Interno il 21 Luglio 2017». Dunque, si prospettavano tempi ancora lunghi e soprattutto dialogo con i diversi Ministeri, cosa che avrebbe allungato ancora di più i tempi – deduzione che sovviene leggendo qualche riga seguente le info descritte nella parte «Relazione illustrativa» dedicata al medesimo comma: un guazzabuglio di dati “statistici” immessi probabilmente per dar forza al comma. Soppresso nella seconda bozza, mentre ritorna nel DL definitivo come comma 8 dell’art. 38.
  • COMMA 13: nella prima bozza venivano destinati 40 milioni di euro alle PMI e start up innovative per «il potenziamento degli interventi di valorizzazione e tutela dei titoli della proprietà industriale […] di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-UIBM». Assente nella seconda bozza, e così nel DL definitivo. 
  • COMMA 14: nella prima bozza il progetto Smart & Start, tramite Invitalia, veniva esteso anche per “il territorio del cratere sismico del centro Italia”, quindi le zone colpite dal sisma del 2016 e 2017. Nella seconda mutava nel comma 6, mentre nel DL definitivo nel comma 11 dell’art.38.

Appare quindi evidente come nella prima bozza (10 maggio) si cercava di sfruttare e spremere al massimo il progetto Smart & Start Italia, prosciugare ancora il Fondo di Garanzia e, forse, unico risvolto positivo, incentivare investitori – anche esteri. Tale positività andava a spegnersi nella seconda (13 maggio) per poi emergere quasi soffocata ora nel DL definitivo. 

Nella seconda bozza la novità era il mondo delle startup che si occupano di intrattenimento e videogiochi. Venivano infatti aggiunti 6 commi instituendo un nuovo Fondo: First Playable Fund cui venivano dotati 4 milioni di euro nel 2020. Questi commi ora nel DL definitivo vengono confermati con l’art.38.

Invece nel DL definitivo la prima novità riguarderebbe l’art. 42. Viene infatti istituito l’ennesimo fondo «con particolare riferimento alle start-up innovative (comma 1)»: Fondo per il trasferimento tecnologico. Stanziati 500 milioni di euro. Per sostenere le iniziative del Fondo il MiSE «è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito», ma, pragmaticamente, come interviene il MiSE? 

Avvalendosi di ENEAAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile. Per questa è «autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020». Inoltre, vengono stanziate risorse pari a 12 milioni di euro per la spesa della fondazione di diritto privato denominata Fondazione Enea Tech cui possono essere aggiunte ulteriori risorse al suo patrimonio direttamente da contributi di enti pubblici e privati, e addirittura «concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato».

Altra novità del DL definitivo è l’art. 239 con il quale viene istituito il Fondo per l’innovazione tecnologia e la digitalizzazione, dotato di 50 milioni di euro e l’art. 49 con il quale si vuole realizzare, secondo il programma green new deal e del Piano Transazione 4.0, un’infrastruttura di ricerca denominata Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive, autorizzando una spesa di 50 milioni di euro.

Quello che emerge a prima vista riguarda sempre il tempo, carattere essenziale per una start-up, e con questo DL definitivo – per non parlare dei due precedenti, carattere sfavorevole per una start-up. Speriamo che, per attuare lo stanziamento di così tanti milioni di euro attraverso ulteriori e necessari successivi decreti ci sia una semplificazione o percorso fast track della burocrazia.

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