HOME

/

CONTABILITÀ

/

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

/

LA FATTURA: ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

La fattura: aspetti formali e sostanziali

La mancanza di descrizione puntuale relativa alla cessione di beni o prestazione di servizi può far sorgere illeciti rilevabili in sede di verifica

Ascolta la versione audio dell'articolo

La descrizione aspecifica degli elementi indicati in fattura, soprattutto se di importo rilevante, senza alcun riferimento puntuale, inerente e certo, sia come beni, sia come servizi, possono essere ritenuti indeducibili da parte dell'amministrazione finanziaria (Corte di Cassazione, sentenza n. 7878 del 20.04.2016), facendo quindi sorgere un illecito che può sconfinare anche nel reato penale.

1) I dati formali e sostanziali della fattura generica

La fattura è un documento fiscale che viene emesso da un soggetto che effettua una prestazione come la cessione di beni oppure l'erogazione di servizi, formalizzando l'avvenuta operazione ai fini contabili e tributari. È disciplinata dall'art.21 del D.P.R. 633/1972 modificato a sua volta dal D.L.  Del 30/04/2019 a seguito dell'introduzione della fattura elettronica.

L'art. 21 D.P.R. 633/1972 al c.2 definisce in maniera esaustiva tutti gli elementi che lo stesso documento deve contenere: 

  • data emissione
  • numero progressivo che la identifichi in maniera univoca
  • dati identificati del prestatore o del cessionario
  • dati del soggetto destinatario, partita IVA, etc.

Al di là dei requisiti formali, un elemento importante e che spesso è oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo (GdF e AdE) è l'aspetto relativo alla natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, (punto g del c. 2 DPR 633/1972).  

Per la cessione dei beni, i requisiti relativi alla loro identificazione in tutti gli aspetti è più difficile da generalizzare, mentre sono oggetto di contestazione le fatture ritenute prive dei requisiti di certezza, inerenza e competenza, oltre alla mancata indicazione del documento di trasporto che eventualmente lo ha preceduto.

Per le prestazioni di servizi, invece, è la tipologia dell'oggetto della prestazione che, più facilmente, può dar luogo a verifiche da parte degli organi controllo, poichè  è possibile utilizzare frasi scarne e generiche come: " fattura per consulenza commerciale e tecnica, oppure prestazione come da contratto XXX".

La descrizione aspecifica degli elementi indicati in fattura, soprattutto se di importo rilevante, senza alcun riferimento puntuale, inerente e certo, sia come beni, sia come servizi, possono essere ritenuti indeducibili da parte dell'amministrazione finanziaria (Corte di Cassazione, sentenza n. 7878 del 20.04.2016), facendo quindi sorgere un illecito che può sconfinare anche nel reato penale.

La normativa europea con la  Dir.2006/112/E ha ampliato le informazioni complementari che il soggetto passivo può produrre come documentazione a supporto, inserendo anche tutti i documenti (messaggi, e-mail) che modificano e che fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

D'altro canto è il contribuente, su cui grava l'onere della prova, che sarà tenuto ad  esibire tutta una serie di documentazione a supporto che comprovi la natura dei costi, che ne permetta la deduzione del costo dal reddito d’impresa e che rende possibile fruire del diritto alla detrazione dell'IVA.

La documentazione da fornire può essere anche successiva alla data dell'emissione della fattura, in caso di valutazione da parte dell'aministrazione finanziaria (Corte giustizia UE, sentenza del 15 settembre 2016).

Tuttavia bisogna comunque ricordare che la documentazione a supporto che si produce (contratti o altri accordi) al fine di dimostare se la prestazione contenuta nella fattura dia sia il diritto alla detraibilità dell'imposta, sia alla sua deducibilità in Conto Economico, non sempre è adatta a dimostrare la fattibilità di entrambi gli aspetti.

Infatti è possibile che alcuni costi per i quali è stata emessa fattura siano accettabili ai fini fiscali (IVA), ma non ai fini contabili.

Per la deducibilità dei costi, la sola corretta contabilizzazione non è sufficiente a dimostrarla. Ricordiamo che il costo deve essere inerente alla produzione  e avere una sua coerenza economica: questi sono gli elementi importanti che i documenti di supporto, devono avere.

La Corte di Cassazione con la sentenza (n° 10274/2020) ha confermato che la produzione documentale "può essere al più idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura oggetto di lite, ma non può condurre, ex se, a ritenere rispettato il precetto dell'articolo 109 Tuir”, pertanto, per la deducibilità del costo in contabilità, il contribuente deve dimostare la corretta inerenza, ossia la ragione e la coerenza  economica del costo sostenuto.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 · 16/04/2024 Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2024: pagamento entro il 31 maggio

Entro il 31.05.2024 versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2024: un breve riepilogo delle scadenze da ricordare

Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2024: pagamento entro il 31 maggio

Entro il 31.05.2024 versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2024: un breve riepilogo delle scadenze da ricordare

Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

Il DL n 39/2024 contiene, tra le altre, una norma sulle sanzioni per le omesse comunicazioni dei dati POS: il dettaglio

E-fatture con l'estero: novità della guida ADE

La nuova guida ADE con novità sui tipi documento TD17, TD18, TD19, inoltre dal 13 marzo operativo un nuovo servizio massivo denominato documenti IVA

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.