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CREDITO RICERCA E SVILUPPO: OBBLIGHI DOCUMENTALI E CERTIFICAZIONE CONTABILE E TECNICA

Credito ricerca e sviluppo: obblighi documentali e certificazione contabile e tecnica

La certificazione contabile e tecnica e gli obblighi documentali per il credito d’imposta per investimenti in R&S, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Abbiamo pubblicato recentemente un ebook Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo  che fa il punto in maniera chiara e pratica della normativa dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021. 

L’ebook si affianca a due tool: uno per il Calcolo del credito di imposta e il secondo per la Certificazione dei costi da parte del Revisore.

Il tutto per fornire alle imprese e professionisti un aiuto per lo svolgimento di tutti gli adempimenti, abbastanza complessi, richiesti dalla normativa.

Pubblichiamo due stralci dell’e-book rimandando alla versione integrale per ulteriori approfondimenti.

1) Premessa

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare e comparare la disciplina del “vecchio” credito d’imposta R&S con la “nuova” introdotta dalla Legge di bilancio 2021, soffermando in particolar modo l’attenzione sugli aspetti critici che la disciplina de qua presenta e sulle possibili soluzioni.

In particolare, dopo aver esaminato l’evoluzione normativa in materia, saranno declinati i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali della misura del nuovo credito d’imposta per investimenti in R&S, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, i profili procedurali e sanzionatori, le criticità rinvenienti dall’attuale quadro normativo e di prassi, non trascurando l’illustrazione di possibili percorsi migliorativi della rilevante misura di incentivazione fiscale da parte delle imprese.

In termini di risorse impiegate, appare doveroso premettere che la Legge di Bilancio 2021, nel potenziare e prorogare per due anni la misura “Transizione 4.0”, ha stanziato oltre 20 miliardi di euro nel quinquennio 2021-2025 (coperto, prevalentemente, con il Recovery and Resilience Facility) per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al contempo gli investimenti privati. La nuova versione del credito d’imposta varrà, quindi, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro dicembre 2022 e con acconto versato di almeno il 20%).

2) L’utilizzo del credito d’imposta e relativi obblighi documentali

Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta, si evidenzia che nessuna modifica è stata apportata dalla Legge di bilancio 2021.

Pertanto, in aderenza all’art. 1, comma 204, della Legge n. 160/2019, il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari ad euro 250.000, né al limite generale annuale di compensazione, pari ad euro 700.000[38];
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con riferimento agli obblighi documentali, sono stati confermati – così come disposto dall’art. 1, comma 205, della Legge n. 160/2019 – gli obblighi di certificazione contabile e tecnica, alla cui esecuzione è subordinato il riconoscimento del credito R&S e innovazione.

Orbene, come già previsto dalla previgente disciplina, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Inoltre, le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o in corso di realizzazione.

La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è che tale ultima relazione – la quale deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale alla ricerca o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa – deve essere “asseverata”, in senso analogo a quanto previsto per le perizie richieste ai fini del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali da Impresa 4.0.

Tale obbligo di asseverazione si estenderà anche nel caso di attività commissionate a soggetti terzi (extra-muros), nel qual caso la relazione dovrà essere redatta (ed asseverata) dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Tenuto conto che la Legge n. 178/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2021, in assenza di una decorrenza specifica di tale onere, si è portati a ritenere che il nuovo adempimento decorra già dalle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nell’anno 2021 relativamente ai crediti d’imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2020. Tale soluzione interpretativa – che meriterebbe comunque una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate – sarebbe coerente con l’approccio già seguito in precedenza con riferimento all’introduzione degli obblighi di certificazione contabile.

Stralcio del capitolo 6 dell'e-book  Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo (eBook 2021)

3) Indice e-book

Introduzione.

Premessa. 

1. Evoluzione normativa. 

2. Ambito soggettivo e temporale. 

3. Credito di imposta per R&S. 

3-1Potenziamento per le strutture produttive del Mezzogiorno.

4. Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica.

5. Credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica.

6. L’utilizzo del credito d’imposta e relativi obblighi documentali 

7. Modello Dichiarazione Redditi - Quadro RU e rilevazione contabile dei crediti d’imposta.

8. Procedura di collaborazione tra MISE e Agenzia delle Entrate.

9. Profilo sanzionatorio.

10. Considerazioni conclusive. 

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