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ISTRUTTORI PROFESSIONALI DI VELA: NUOVE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Istruttori professionali di vela: nuove regole per l'esercizio dell'attività

L'attività di istruttore di vela professionale viene regolamentata con l'istituzione di un apposito elenco, requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività

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L'articolo è tratto dall'ebook Nautica da diporto 2021

Il D.lgs. n. 160/2020 procede alla riformulazione degli artt. 49-quinquies e 49-sexies del Codice della nautica da diporto prevedendo l’introduzione della figura dell'istruttore professionale di vela, con un regime giuridico diverso da quello previsto per gli istruttori di vela sportivi e dilettantistici (così come diverso è il relativo regime fiscale).

In particolare, viene definito “Istruttore professionale di vela” colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.  L’attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.

In buona sostanza, l’attività dell’istruttore professionale di vela viene attratta nell’orbita delle professioni regolamentate e si introduce sia il divieto dell’esercizio della professione, sia dell'uso del titolo per coloro che non sono iscritti nell’apposito elenco.

Sono conseguentemente previste sanzioni amministrative e disciplinari nel caso in cui si verifichi un esercizio della professione in mancanza dell’iscrizione all’elenco.

È inoltre introdotta una sanzione amministrativa nel caso di esercizio della professione in mancanza delle comunicazioni previste dal decreto ministeriale volto ad attuare la nuova disciplina (ad esempio la comunicazione degli estremi della polizza assicurativa e delle relative variazioni), ovvero in violazione di taluno dei profili ivi regolamentati.

Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge n. 689/1981 e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

La vigilanza amministrativa e tecnica sull’esercizio dell’attività di istruttore professionale di vela è, invece, attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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1) Il regime giuridico dell'istruttore di vela

Circa le modifiche all’art. 49-sexies in tema di “Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela”, esse concernono, in particolare, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco nella misura in cui, in primo luogo, viene soppresso il requisito di un domicilio o di una residenza stabile nel territorio italiano e, in secondo luogo, la puntuale definizione dei requisiti che devono possedere i cittadini dell’Unione europea e quelli di Paesi terzi per essere iscritti all’elenco degli istruttori professionali di vela.

In particolare, è prevista la valutazione dell’equipollenza dei titoli di studio stranieri o il relativo riconoscimento e viene inoltre richiesto, per i cittadini stranieri, un livello di conoscenza della lingua italiana certificato di livello quanto meno pari a B2.

Con riferimento ai requisiti morali sono introdotti riferimenti specifici ai delitti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/1990 e ai delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume. Inoltre i requisiti di carattere professionale e culturale introdotti dalla riforma non si applicano a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, del brevetto o della qualifica professionale presso altri Stati membri dell'Unione europea ovvero, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi, in conformità al D.P.R. n. 394/1999, mentre viene rimesso al regolamento di attuazione il compito di definire i brevetti e le qualifiche professionali validi per l’accesso alla professione di istruttore di vela rilasciati dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana nel rispetto del quadro normativo europeo di riferimento.

L'efficacia dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è ora stabilita in 5 anni.

2) Riferimenti normativi

Artt. 49-quinquies e 49-sexies decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (20G00185) (GU n.304 del 7-12-2020)


Art. 21 Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: 

«Art. 49-quinquies (Istruttore professionale di vela). - 

1. E' istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attivita' dell'istruttore professionale di vela puo' essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purche' abitualmente e non occasionalmente. 

2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000. 

3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 

5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, e' adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10. 

6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi: 

a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e); 

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; 

c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b); 

d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale; 

e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale; 

f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione. 

7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio. 

8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore professionale di vela e' disposta nei seguenti casi: 

a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c); 

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale; 

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale. 

9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. 

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: 

a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;

 b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679; 

c) modalita' di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale; 

d) modalita' di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela; 

e) condizioni e modalita' per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneita' psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; 

f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa; g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.». 

Art. 22 Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 

1. L'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela). - 

1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. 

2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) hanno un'eta' minima di diciotto anni; 

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; 

c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni; 

d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a); 

e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione;

f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre; g) certificato di idoneita' psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti. 

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi. 

4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela. 

5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione e' rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo' essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente. 

6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.».

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