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SUPERBONUS: GLI EFFETTI CONTABILI DELLO SCONTO IN FATTURA SUL FORNITORE

Superbonus: gli effetti contabili dello sconto in fattura sul fornitore

Breve guida alla gestione contabile dello sconto in fattura praticato dal fornitore al cliente che opta per non detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi

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Quando il contribuente sceglie di richiedere lo sconto in fattura al proprio fornitore, nel caso di interventi sull’immobile che comporta una detrazione, il fornitore matura un credito d’imposta corrispondente alla detrazione alla quale il cliente ha rinunciato in cambio della sua intera monetizzazione.

Vediamo come il fornitore si deve comportare al fine di rilevare tali accadimenti nella propria contabilità.

L’art. 121, DL 34/2020, permette al contribuente, in luogo della detrazione da far valere in dichiarazione dei redditi, di seguire due strade alternative per ottenere la detrazione spettante in meno tempo, praticamente subito, senza dover attendere la tempistica quinquennale o decennale della detrazione in dichiarazione. Le strade che egli può percorrere sono due ed alternative fra loro:

  • La cessione totale (non è possibile cedere parte della detrazione) al fornitore o a un terzo soggetto, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
  • La cessione, anche parziale, della detrazione, a fronte della richiesta al fornitore di uno sconto in fattura la cui misura non può superare il totale del corrispettivo dovuto dal contribuente/cliente al proprio fornitore.

Vanno quindi ad essere coinvolti due versanti dell’operazione, il lato del contribuente, che con la sua scelta rinuncia a tutto o parte della detrazione, a fronte dell’introito della stessa ed il lato del fornitore/terzo soggetto, che corrispondendo l’ammontare della detrazione acquisisce il credito d’imposta.

In questa news affrontiamo l’aspetto dello sconto in fattura.

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1) Il meccanismo

Ipotizzando che a fronte di lavori effettuati dal fornitore Bianchi al Sig. Rossi venga emessa fattura per euro 40.000 al lordo di iva al 10%, nonché ipotizzando che la detrazione spettante sia del 110%, vedremo come il fornitore Bianchi deve registrare nella propria contabilità l’avvenuta operazione.

  • Emissione della fattura di euro 40.000 (imponibile: euro 36.363,34, IVA 10%: euro 3.636,36)
  • La detrazione spettante è pari al 110%, mentre, come da art. 121, DL 34/2020, lo sconto in fattura può essere al massimo pari ad euro 40.000 (praticamente non accadrà mai che sia il fornitore che oltre allo sconto in fattura si debba ritrovare a dover restituire anche il residuo 10%)
  • Per contro, comunque il fornitore, come da indicazioni della Circ. 24/E/2020, pag. 36 e seguenti, maturerà un credito d’imposta pari ad euro 44.000 (40.000 + 10% di 40.000 = 110%)

Nella pratica il fornitore Bianchi, a fronte “del mancato incasso” di una fattura pari ad euro 40.000, matura un credito d’imposta di euro 44.000 che potrà utilizzare in 5 quote annuali costanti pari ad euro 8.800 all’anno (la ripartizione è quinquennale in quanto si parla di superbonus).

Ovviamente occorre comprendere la natura del surplus di euro 4.000 che in altre condizioni non si verificherebbe.

Partendo dal presupposto che l’obiettivo di tale alternativa alla detrazione è quella di rilanciare l’economia nei settori dove è più in crisi, covid-19 o meno, il surplus di euro 4.000 va inteso come:

  • Un beneficio in favore del fornitore che matura un credito d’imposta non pari all’ammontare del corrispettivo che ha scontato, ma superiore del 10% rispetto al totale documento.
  • Tale surplus del 10%, oltre al corrispettivo scontato, per un ammontare totale di euro 44.000 potranno essere utilizzati per il pagamento dei tributi e contributi che transitano nel modello F24, mediante compensazione orizzontale.

Le scritture contabili in capo al fornitore Bianchi potranno essere le seguenti:

1. Rilevazione del credito verso il cliente

Credito verso cliente Rossi

40.000,00

a

diversi

40.000,00

 

 

 

Ricavi delle vendite

36.363,64

 

 

 

iva a debito (aliquota 10%)

3.636,36

2. Rilevazione della maturazione del credito d’imposta spettante a seguito della concessione dello sconto

Credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020

44.000,00

a

diversi

44.000,00

 

 

 

Credito verso cliente Rossi

40.000,00

 

 

 

Altri ricavi

4.000,00

3. Se il fornitore decide di compensare nel mod. F24, la scrittura sarà la seguente (per 5 anni), da stornare di volta in volta al momento del pagamento del modello e fino ad esaurimento della quota annuale

Debiti da F24 (ad es. Erario c. IVA, contributi ecc…)

8.800,00

a

Credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020

8.800,00

4. Qualora, in alternativa, il fornitore Bianchi decidesse di cedere a sua volta il credito acquisito, la scrittura sarebbe la seguente (ipotizzando una cessione ad un istituto di credito a fronte della quale per semplicità il tasso di sconto è pari a 200 euro e la gestione della pratica è pari a 800 euro

diversi

44.000,00

a

Credito d'imposta ex. Art. 121, DL 34/2020

44.000,00

Banca

43.000,00

 

 

 

tasso di sconto

200,00

 

 

 

oneri di gestione

800,00

 

 

 


2) La voce altri ricavi

Circa la natura della voce “altri ricavi” pari ad euro 4.000,00, occorre individuarne la natura.

Non si tratta di “sopravvenienza attiva” in quanto non connessa a componenti relativi ad esercizi precedenti, non derivanti da errori commessi in passato (OIC n. 29). Non si tratta nemmeno di ricavi connessi con la produzione di beni o servizi (gestione caratteristica) in quanto non correlati effettivamente al valore delle prestazioni rese dal fornitore. Il loro valore è infatti un derivato di una norma fiscale.

 SI tratterebbe di “contributi in conto esercizio” (OIC 12) i quali, sulla base dei principi contabili sono definiti come: aiuti destinati a fronteggiare le esigenze di gestione, cioè rivolti alla copertura di costi o all’integrazione dei ricavi. Quest’ultimo concetto ben si adatta all’obiettivo del superbonus di voler far ripartire l’economia.

Tali contributi sono tassabili e quindi rilevati nel momento in cui è sorto con assoluta certezza il diritto a percepirli.

A rigor di logica si ritiene che tale momento debba essere quello della presentazione, da parte del beneficiario della detrazione (il Sig. Rossi) della comunicazione telematica di opzione.

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